Nel Regno delle Due Sicilie, il giudice di istruzione o istruttore fu istituito dalla legge 7 giu. 1819, n. 1612, quale ufficiale di polizia giudiziaria, con competenza esclusivamente penale. Risiedeva in ciascun circondario ed era posto alle dipendenze della Gran corte criminale e del rispettivo Procuratore generale del re. Aveva la funzione di raccogliere le prove dei reati, istruire i processi e provvedere all'arresto dei colpevoli.
Il decreto 27 agosto 1842, n. 7699, modificando la legge organica giudiziaria, prescrisse che in Sicilia il Giudice di circondario residente nel capoluogo di distretto esercitasse anche le funzioni di Giudice di istruzione, sopprimendo in tal modo tale autonoma figura.
Dopo il plebiscito di annessione al Regno d'Italia, il principe Eugenio di Savoia estese l'ordinamento giudiziario e il rito penale alle province napoletane con decreto luogotenenziale 17 feb. 1861 n. 239, di cui venne, però, differita l’effettiva entrata in vigore al 1° maggio del 1862, così come indicato nella relazione del Guardasigilli al regio decreto 6 apr. 1862, n. 530.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
- Nigro Gino, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2021/04/05, revisione