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Sistema informativo degli Archivi di Stato

Commissione/Commissione militare (Regno delle Due Sicilie), 1821 - 1846

Nel Regno delle Due Sicilie, il decreto 30 ago. 1821, n. 110, "con cui si danno delle energiche disposizioni per lo pronto esterminio de' malfattori che infestano il regno, o che potessero rifluirvi dalle limitrofe province pontificie", istituì insieme a quattro Corti marziali per l'intero territorio, una Commissione in ciascuna provincia, composta dall'intendente, dal procuratore generale presso la Gran corte criminale e dal comandante militare della provincia medesima, incaricata di formare mensilmente liste nelle quali "iscrivere i capibanda e le persone che in comitiva armata scorrevano la campagna commettendo misfatti o delitto di qualunque natura" (art. 5).
Con il successivo decreto 24 mag. 1826, n. 672, insieme alle due Commissioni supreme per i reati di Stato in Napoli e Palermo, furono istituite in ogni provincia Commissioni militari composte di sei votanti, compreso il presidente, di un relatore con funzioni di pubblico ministero, di un cancelliere (art. 5) e competenti in materia di reati contro la sicurezza interna dello Stato e in materia di sette nei casi di flagranza o quasi flagranza (art.8). Le decisioni erano inappellabili (art. 12), le condanne immediate (art. 13), la procedura abbreviata (art.14). Con altro coevo decreto, il n. 673, si ribadiva tra l'altro la competenza delle Commissioni militari per gli iscritti nelle liste di fuorbando (art. 1). Tutte le commissioni vennero soppresse con r.d. 1 luglio 1846 n. 10230.

Contesti storico-istituzionali di appartenenza:


Redazione e revisione:
  • Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
  • Muzi Paolo, revisione
  • Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2021/08/13, revisione
  • Viggiani Carmine, prima redazione