Nel Regno delle Due Sicilie, nei domini al di qua del Faro, la legge organica dell'ordine giudiziario 29 mag. 1817, n. 727, istituì (art. 100) quattro Gran corti civili in Napoli (per le province di Napoli, Terra di Lavoro, Principato Ulteriore, Principato Citeriore, Molise, Capitanata, Basilicata), Aquila (per le province di Abruzzo Ulteriore Primo, Abruzzo Ulteriore Secondo, Abruzzo Citeriore), Trani (per le province di Terra di Bari, Terra d'Otranto), Catanzaro (per le province Calabria Ulteriore Prima, Calabria Ulteriore Seconda, Calabria Citeriore). Esse giudicavano inappellabilmente, salvo il ricorso alla Corte suprema di giustizia (art. 107), le cause definite in prima istanza dagli arbitri, dai tribunali civili e dai tribunali di commercio (art. 105), risolvendo altresì sia i conflitti di competenza tra i tribunali civili sottoposti alla loro giurisdizione sia le cause proposte contro i giudici circondariali e i tribunali civili e di commercio (art. 106). Alle Gran corti civili di Aquila, Catanzaro e Trani furono affidate dalla legge 9 dic. 1825, n. 414, che sopprimeva le Gran corti criminali nelle stesse province, anche le funzioni di queste ultime, poi ripristinate con legge 9 apr. 1832, n. 835.
[espandi/riduci]Nei domini al di là del Faro, invece, fu la legge 7 giu. 1819, n. 1612 (Legge organica dell'ordine giudiziario per i reali domini oltre il Faro), che istituì tre Gran corti civili in Palermo, Messina, Catania. Esse svolgevano - limitatamente alla propria provincia - anche le funzioni di Gran corte criminale, funzione che quella di Palermo perdette nel 1840, quando venne istituita per la sua provincia una distinta Gran corte criminale. La Gran corte civile era giudice di appello avverso le sentenze emesse in primo grado dai tribunali civili e da quelli di commercio, compresi nella propria circoscrizione; risolveva i conflitti di giurisdizione, insorgenti tra i tribunali, giudicava le cause nelle quali fossero parti i giudici di circondario. Le sue decisioni ammettevano gravame solo per ricorso alla Corte suprema di giustizia in Palermo. Le cause, ove le relative decisioni fossero state annullate, venivano così assegnate: quelle trattate dalla Gran corte civile di Messina o di Catania, alla Gran corte civile di Palermo; quelle trattate dalla Gran corte civile di Palermo, da una camera all'altra della medesima Gran corte. Presso ciascuna Gran corte civile della Sicilia venne istituita, con decreto 2 dic. 1841, n. 7075, una Camera di disciplina degli avvocati.
Dopo il plebiscito di annessione al Regno d'Italia, il principe Eugenio di Savoia estese l'ordinamento giudiziario e il rito penale alle province napoletane con decreto luogotenenziale 17 feb. 1861, n. 239, di cui venne differita l’effettiva entrata in vigore al 1° maggio 1862, così come indicato nella relazione del Guardasigilli al r.d. 6 apr. 1862, n. 530.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
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- Nigro Gino, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2021/02/23, supervisione della scheda
- Viggiani Carmine, prima redazione