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Archivio di Stato di Messina

Tribunale di commercio (Regno delle Due Sicilie, domini al di là del Faro), 1819 - 1865

Nel Regno delle Due Sicilie, nei domini al di là del Faro, la legge 7 giu. 1819, n. 1612, nei capoluoghi delle valli di Palermo, Messina, Trapani, istituiva un Tribunale di commercio, che, applicando l'art. 78 della medesima legge organica, con decreto 20 lug. 1859, n. 135, fu istituito anche per la provincia di Catania.
Ogni Tribunale di commercio si componeva di un presidente, quattro giudici e non più di cinque supplenti, scelti tra i negozianti, gli artigiani ed i banchieri. Vi era addetto un cancelliere. Il presidente era nominato solo per un anno, ma poteva essere riconfermato; i giudici e i supplenti duravano in carica due anni. Le funzioni di pubblico ministero, all'occorrenza, venivano esercitate dal giudice di più recente nomina.
Il Tribunale di commercio, in primo grado, giudicava nelle cause di materia commerciale, il cui valore fosse superiore alle 100 once. Le sue sentenze erano inappellabili se i litiganti rinunciavano per iscritto. altrimenti erano appellabile alla Gran corte civile nella cui giurisdizione si trovava il Tribunale. Nonostante l'appello, la sentenza di primo grado doveva essere comunque seguita, allorquando la parte vittoriosa prestasse cauzione, oppure quando il medesimo Tribunale, per giustificati motivi, dispensasse dal prestarla. Il Tribunale di commercio poteva essere anche giudice di appello nelle controversie in materia commerciale di valore superiore ai 20 ducati (once 6 e tarì 20), ma inferiore ai 300 ducati (once 100), affidate, in primo grado, al Giudice di circondario dal decreto 22 giu. 1819, n. 1624.
In tutte le valli nelle quali non era stato istituito un Tribunale di commercio, le sue competenze venivano esercitate dal Tribunale civile.

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Redazione e revisione:
  • Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
  • Nigro Gino, prima redazione
  • Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2021/07/30, revisione