Nel Regno delle Due Sicilie, nei domini al di qua del Faro, la legge organica dell'ordine giudiziario 29 mag. 1817, n. 727, al posto del soppresso Tribunale di prima istanza, istituì in ogni provincia un Tribunale civile, con sede in Aquila, Avellino, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Lecce, Lucera, Napoli, Potenza, Reggio, Salerno, Santa Maria di Capua, Teramo, Trani. Il Tribunale si componeva di un presidente, di tre giudici, di un procuratore regio e di un cancelliere. In prima istanza giudicava tutte le cause personali, reali e miste non attribuite alla competenza del giudice di circondario o affidate a giurisdizioni speciali. In grado di appello si occupava delle cause decise in materia civile dai giudici di circondario dirimendo anche gli eventuali conflitti di competenza insorgenti tra i medesimi. Le sentenze emesse in prima istanza potevano essere appellate alla Gran corte civile competente per territorio; le sentenze emesse in seconda istanza erano impugnabili solo presso la Corte suprema di giustizia di Napoli. Il Tribunale civile vigilava anche sull'attività dei notai e delle camere notarili (art. 59), facendo altresì le veci dei tribunali di commercio nelle province ove questi ultimi non risultassero insediati (art. 58).
[espandi/riduci]Nei domini al di là del Faro fu, invece, la legge 7 giu. 1819, n. 1612 (Legge organica dell'ordine giudiziario per i reali domini oltre il Faro), ad istituire in ciascuna delle sette valli, poi province, un Tribunale civile con sede a Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Siracusa (Noto dopo il 1838), Trapani, Caltanissetta. Ogni Tribunale civile si componeva di un presidente, di tre giudici, di un regio procuratore, di un cancelliere; solo quello di Palermo era costituito da due camere. In prima istanza, aveva competenza per tutte le cause personali, reali e miste, non attribuite alla competenza del Giudicato circondariale o affidate a giurisdizioni speciali. Come giudice d'appello, si occupava delle cause decise in materia civile dai giudici circondariali, e loro supplenti, compresi nella propria circoscrizione, dirimendo anche gli eventuali conflitti di competenza insorgenti fra i medesimi. Laddove non era stato istituito un Tribunale di commercio, esercitava anche le funzioni proprie di tale tribunale. Le sentenze emesse come giudice di prima istanza potevano essere appellate alla Gran corte civile competente per territorio; quelle emesse in seconda istanza erano soggette solo a ricorso alla Corte suprema di giustizia di Palermo. Presso ogni Tribunale civile di Sicilia veniva istituita, con decreto 2 dic. 1841, n. 7075, una Camera di disciplina degli avvocati.
Dopo il plebiscito di annessione al Regno d'Italia, il principe Eugenio di Savoia estese l'ordinamento giudiziario e il rito penale alle province napoletane con decreto luogotenenziale 17 feb. 1861 n. 239, di cui venne, però, differita l’effettiva entrata in vigore al 1° maggio 1862, così come indicato nella relazione del Guardasigilli al regio decreto 6 apr. 1862, n. 530.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
- Muzi Paolo, revisione
- Nigro Gino, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2021/02/23, supervisione della scheda
- Viggiani Carmine, prima redazione