Nel Regno delle Due Sicilie, la legge organica dell'ordine giudiziario 29 mag. 1817, n. 727, e la legge organica dell'ordine giudiziario per i domini al di là del Faro 7 giu. 1819, n. 1612, istituirono un Giudicato circondariale in ogni comune capoluogo di circondario, ad eccezione delle città di Palermo, Messina e Catania, nelle quali venne istituito in ciascun quartiere. Con il decreto 17 ott. 1821, n. 289, fu istituito un "supplente" per ciascun comune non capoluogo di circondario, che limitava la competenza del giudice di circondario sia territorialmente che nel valore delle cause.
Il giudice circondariale esercitava la giustizia civile e quella correzionale. In materia civile la sua competenza era estesa a tutte le controversie di valore compreso tra le 20 e le 100 once, mentre i giudizi correzionali erano quelli relativi a delitti puniti dalle leggi solo con pene correzionali. Egli emetteva anche giudizi di polizia, relativi a contravvenzioni e comportanti pene di polizia stabilite dalle leggi. Contro le sue sentenze era ammesso appello al Tribunale civile per le materie civili e alla Gran corte criminale per le materie correzionali e di polizia. Con il decreto 22 giu. 1819, n. 1624, egli divenne anche giudice in materia di commercio e, come tale, emetteva sentenze inappellabili, qualora il valore della causa non superasse le once 6 e tarì 20; viceversa, le sentenze riguardanti cause di valore superiore erano appellabili o al Tribunale di commercio, ove istituito, o al Tribunale civile. Comunque, la competenza del giudice circondariale, anche in materia commerciale, non poteva estendersi a quelle cause il cui valore eccedesse le 100 once. Se residente in comune capoluogo di distretto, gli vennero riconosciute altre competenze riguardanti il contenzioso in materia di dazi indiretti, a seguito di quanto venne disposto con la legge 20 dic. 1826, n. 1174, e l'esercizio delle funzioni di giudice istruttore, attribuitegli dal decreto 27 lug. 1842, n. 7669, che soppresse l'autonoma figura del giudice istruttore.
Il giudice circondariale era assistito da un cancelliere e, secondo le disposizioni recate dai decreti 7 mar. 1840, n. 5998, e 3 mag. 1840, n. 6079, era considerato di prima classe, se residente in un capoluogo di distretto, di seconda classe, se residente in un circondario avente popolazione non inferiore a diecimila abitanti, di terza classe in tutti gli altri casi.
Dopo il plebiscito di annessione al Regno d'Italia, il principe Eugenio di Savoia estese l'ordinamento giudiziario e il rito penale alle province napoletane con decreto luogotenenziale 17 feb. 1861 n. 239, di cui venne, però, differita l’effettiva entrata in vigore al 1° maggio del 1862, così come indicato nella relazione del Guardasigilli al regio decreto 6 apr. 1862, n. 530.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
- Nigro Gino, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2021/02/23, supervisione della scheda