SIAS

Archivio di Stato di Messina

Supplenzia comunale (Regno delle Due Sicilie), 1821 - 1862

Per la Sicilia, il decreto 17 ott. 1821, n. 289 aveva istituito, in ciascun comune non capoluogo di circondario, un supplente al giudice di circondario; tale nuova magistratura assunse il nome di Supplenzia comunale. Le sue attribuzioni vennero meglio determinate dal successivo decreto 13 nov. 1821, n. 290.
Di nomina regia, il supplente dipendeva, come il giudice di circondario, dal procuratore del Tribunale civile; all'occorrenza, il primo eletto del comune fungeva da pubblico ministero presso la Supplenzia. Nell'ambito della sua circoscrizione, era ufficiale di polizia giudiziaria, nonché giudice delle contravvenzioni di polizia e dei delitti correzionali; aveva pure una competenza in materia civile, limitata però alla cognizione delle cause per azioni reali e personali, nonché nei sequestri e per altre minori controversie. Decideva inappellabilmente solo se il valore delle cause non superasse le once 6 e tarì 20; le cause superanti tale valore, ma non eccedenti 20 once, viceversa erano inappellabili. Conseguentemente, la competenza del giudice di circondario veniva rideterminata per le cause aventi valore superiore alle once 20 sino al massimo di once 100. Gli appelli contro le sentenze del supplente, come pure la eventuale richiesta di ricusazione, andavano proposti o al Tribunale civile della valle o alla Gran corte criminale, a seconda se la sentenza impugnata riguardasse materia civile o penale.
Con l'emanazione del decreto 30 mar. 1833, n. 1433, che limitava, nel Napoletano, l'attività dei supplenti comunali, in quanto li obbligava a riferire al giudice di circondario ogni operazione da essi compiuta per l'apposizione o la rimozione dei sigilli alle schede e agli altri atti notarili dei notai defunti - e ciò in quanto, secondo le leggi ed i regolamenti notarili, tali attività erano riservate ai giudici di circondario - con decreto 3 ago. 1833, n. 1660, in Sicilia si confermarono tutte le disposizioni del decreto 13 nov. 1821, n. 290 riguardanti le attribuzioni dei supplenti comunali, derogando, per quei domini, alle disposizioni recate dal suddetto decreto 30 mar. 1833, n. 1433.

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Redazione e revisione:
  • Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
  • Nigro Gino, prima redazione
  • Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2022/01/27, revisione