Nel Regno delle Due Sicilie, nei domini al di qua del Faro, la legge 25 dic. 1816, n. 583, "sul registro e le ipoteche" confermò la normativa murattiana in ordine alle iscrizioni, alle trascrizioni, alle funzioni dei conservatori, alle cauzioni che questi dovevano fornire (art. 40). Gli uffici ipotecari, stabiliti in ogni provincia, nella città sede del tribunale, furono poi posti, dal decreto 30 gen. 1817, n. 621, alle dipendenze delle Direzioni provinciali del registro e del bollo. In correlazione con l'entrata in vigore del Codice civile, la nuova legge 21 gen. 1819, n. 1616, "sul registro e sulle ipoteche", nell'incaricare i conservatori "... della esecuzione delle formalità prescritte per la conservazione e radiazione delle ipoteche e per la trascrizione nel caso di movimenti o pignoramenti delle proprietà de' beni immobili ...", nonché "...,della percezione de' diritti dovuti alla tesoreria generale per ciascuna di tali formalità,..." (art. 77), ribadì, aggiornandole, tutte le precedenti disposizioni in materia. Con decreto 10 gen. 1825, n. 7, gli uffici ipotecari, così come le Direzioni da cui dipendevano, furono incorporati nelle contestualmente istituite Direzioni dei dazi diretti, del demanio e dei rami e diritti diversi (art. 2).
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
- Muzi Paolo, revisione
- Nigro Gino, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2021/07/30, revisione
- Viggiani Carmine, prima redazione