SIAS

Sistema informativo degli Archivi di Stato

Ufficio del registro e bollo (Regno delle Due Sicilie, domini al di qua del Faro), 1816 - 1862

Nel Regno delle Due Sicilie, nei domini al di qua del Faro, la legge 25 dic. 1816, n. 583, dispose l'istituzione, "in ogni circondario di giustizia di pace", di un "uffizio di registro diretto da un ricevitore, o da un pubblico funzionario che ne faccia le veci" (art. 5). Il titolo II della stessa legge definì gli atti soggetti a registro e le formalità connesse, non discostandosi sostanzialmente dalla precedente normativa napoleonica. La materia fu regolamentata due giorni dopo con decreto n. 584 che, tra l'altro, prevedeva la tenuta da parte dei ricevitori di cinque registri, rispettivamente per gli atti civili pubblici, per gli atti sotto forma privata, per gli atti giudiziari, per gli atti di usciere, per le successioni (art. 20). La legge 30 gen. 1817, n. 610, disciplinò poi la materia del bollo prescrivendo che dovevano essere bollate "prima di essere scritte tutte le carte da servire agli atti civili e giudiziari, e generalmente tutte le scritture ..." da prodursi in giudizio, "dopo scritte tutte quelle carte che, sebbene non vi fossero soggette di loro origine, si vogliano produrre in giudizio o depositarsi presso qualunque ufficiale pubblico" e, infine, dovevano essere bollate prima "tutte le carte e scritture che saranno sottomesse al registro o in forza della legge o per volontà delle parti" (art. 2). Alla formalità del bollo si adempiva in tre modi alternativi: "1° con servirsi della carta bollata dell'Amministrazione; 2° coll'applicazione del bollo estraordinario alle carte proprie; 3° con supplire al bollo mediante un visto apposto dal ricevitore, e controllato dal giudice di pace o da altro funzionario" (art. 5).
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Contesti storico-istituzionali di appartenenza:

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Redazione e revisione:
  • Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
  • Muzi Paolo, revisione
  • Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2021/07/30, revisione
  • Viggiani Carmine, prima redazione