Nel Regno delle Due Sicilie, nei domini al di qua del Faro, la legge 25 dic. 1816, n. 583, dispose l'istituzione, "in ogni circondario di giustizia di pace", di un "uffizio di registro diretto da un ricevitore, o da un pubblico funzionario che ne faccia le veci" (art. 5). Il titolo II della stessa legge definì gli atti soggetti a registro e le formalità connesse, non discostandosi sostanzialmente dalla precedente normativa napoleonica. La materia fu regolamentata due giorni dopo con decreto n. 584 che, tra l'altro, prevedeva la tenuta da parte dei ricevitori di cinque registri, rispettivamente per gli atti civili pubblici, per gli atti sotto forma privata, per gli atti giudiziari, per gli atti di usciere, per le successioni (art. 20). La legge 30 gen. 1817, n. 610, disciplinò poi la materia del bollo prescrivendo che dovevano essere bollate "prima di essere scritte tutte le carte da servire agli atti civili e giudiziari, e generalmente tutte le scritture ..." da prodursi in giudizio, "dopo scritte tutte quelle carte che, sebbene non vi fossero soggette di loro origine, si vogliano produrre in giudizio o depositarsi presso qualunque ufficiale pubblico" e, infine, dovevano essere bollate prima "tutte le carte e scritture che saranno sottomesse al registro o in forza della legge o per volontà delle parti" (art. 2). Alla formalità del bollo si adempiva in tre modi alternativi: "1° con servirsi della carta bollata dell'Amministrazione; 2° coll'applicazione del bollo estraordinario alle carte proprie; 3° con supplire al bollo mediante un visto apposto dal ricevitore, e controllato dal giudice di pace o da altro funzionario" (art. 5).
[espandi/riduci]I ricevitori del registro e del bollo, così come i ricevitori del demanio e i conservatori delle ipoteche, con il successivo decreto 30 gen. 1817, n. 621, furono posti alle dipendenze delle Direzioni del registro e del bollo (art. 28). La nuova legge 21 giu. 1819, n. 1616, sul registro e sulle ipoteche, nell'intento di semplificare il servizio e in concomitanza con l'entrata in vigore del nuovo codice civile, abolì la percezione dei diritti di registro sugli atti di successione e dichiarò non obbligatorie le trascrizioni ipotecarie. A seguito del decreto 4 ottobre 1831, n. 567, i diritti spettanti agli archivi notarili furono versati non più nelle casse degli stessi archivi ma presso i ricevitori del registro (art. 1).
A seguito del decreto 10 gen. 1825, n. 7, le Direzioni del registro e del bollo, fondendosi con le Direzioni delle contribuzioni dirette, furono incorporate nelle contestualmente istituite Direzioni dei dazi diretti, del demanio e dei rami e diritti diversi, mentre soltanto per la provincia di Napoli sopravvisse una autonoma Direzione del registro e del bollo (decreto 3 ott. 1825 n. 343, art. 5), abolita poi anch'essa con decreto 25 set. 1849, n. 1234. A far data dal 1825 e dal 1849 gli Uffici del registro e bollo passarono alle dipendenze delle nuove Direzioni.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati: [espandi/riduci]Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
- Muzi Paolo, revisione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2021/07/30, revisione
- Viggiani Carmine, prima redazione