Date di esistenza: 1943 -
Sedi: Reggio Calabria
Intestazioni di autorità:- Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria (1943 - ), SIUSA/NIERA
Condizione giuridica: Tipologia:Note storiche:Il Tribunale per i minorenni viene istituito in ogni sede di Corte di appello o di sezione di Corte di appello, con regio decreto 20 lug. 1934, n. 1404 , convertito in l. 27 mag. 1935, n. 835. Reggio Calabria diviene sede di Sezione di Corte di appello nel 1943 e l’attività del Tribunale per i minori è documentata dal 1945. Per gli anni precedenti la competenza sul territorio di Reggio Calabria spetta al Tribunale per i minorenni di Messina.
Il Tribunale per i minorenni è un organo giurisdizionale con funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minori degli anni 18. La sua circoscrizione territoriale coincide con quella della Sezione di Corte di appello. E’ composto da un magistrato consigliere di Corte di appello, che lo presiede, un giudice e un cittadino scelto tra gli esperti di biologia, psichiatria, antropologia criminale e pedagogia.
La funzione di pubblico ministero è esercitata da un ufficio autonomo con a capo un sostituto procuratore della Repubblica o un sostituto procuratore generale di Corte di appello.
[espandi/riduci]Il procuratore promuove ed esercita l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori di 18 anni nel distretto della Corte di appello in cui è istituito il Tribunale per i minorenni; a lui vengono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze, le richieste relative a quei reati. Il procuratore, nelle materie di competenza del Tribunale per i minorenni, mantiene tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il Tribunale.
Competono al Tribunale per i minorenni tutti i procedimenti penali per reati commessi dai minori che sono di competenza dell'autorità giudiziaria. Sono di competenza del Tribunale per i minorenni anche i provvedimenti relativi all'esercizio della patria potestà o della tutela, all'interdizione del minore, all'esercizio del commercio da parte del minore; alla omologazione e impugnazione dei verbali dei consigli di famiglia e di tutela, all'ammissione e al licenziamento dai manicomi degli alienati minori di anni 21.
La Sezione di corte di appello per i minorenni provvede anche alla domanda di adozione e legittimazione dei minori di anni 21.
In ciascuna Procura della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni è istituita una Sezione specializzata di polizia giudiziaria alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.
Presso ogni Tribunale per i minorenni è conservato il casellario giudiziale riguardante i minorenni nati nel distretto. In sostanza le competenze penali del Tribunale per i minorenni riguardano attualmente i reati commessi da un minorenne che abbia almeno 14 anni. Il minore, ove non sia rinviato a giudizio, può ottenere il proscioglimento per irrilevanza del fatto, il perdono giudiziale, la sospensione del processo con messa alla prova. Il Tribunale per i minorenni può operare anche in funzione di Tribunale per il riesame. Le competenze civili sono esercitate in materia di potestà dei genitori sul figlio e in materia di adozione nazionale e internazionale. Le competenze amministrative riguardano i minori con problemi di disadattamento e di difficoltà comportamentale; il Tribunale può disporre misure di sostegno educativo.
Relazioni con altri soggetti produttori:Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali di riferimento:Complessi archivistici prodotti:Redazione e revisione:- Chindemi Fortunata, 1.10.2018, revisione
- SIAS, 2005-10-25, prima redazione in SIAS