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Consiglio generale degli ospizi (Regno delle Due Sicilie, domini al di qua del Faro), 1816 - 1862

Nel Regno delle Due Sicilie, nei domini al di qua del Faro, i Consigli generali di amministrazione degli stabilimenti di beneficenza del periodo napoleonico vennero confermati in ciascuna provincia dal decreto 1° febbraio 1816, n. 269, con la denominazione di Consigli generali degli ospizi. Le norme sulla composizione e le competenze stabilite nel periodo napoleonico per i Consigli stessi e per le dipendenti commissioni amministrative di beneficenza furono sostanzialmente ribadite dalle istruzioni ministeriali sugli stabilimenti di beneficenza e sui luoghi pii laicali del Regno del 20 maggio 1820, in particolare agli articoli 4-9 e 87-89. Tali istruzioni prescrivevano che i Consigli generali degli ospizi dipendessero esclusivamente dal Ministero degli affari interni, ma che dovessero considerarsi del tutto distinti da ogni altra amministrazione ed avere "un'officina separata da quella dell'Intendenza". La composizione di ciascun Consiglio generale era data dall'intendente, dall'ordinario della diocesi, da tre consiglieri e da un segretario, che duravano in carica tre anni. I Consigli avevano attribuzioni amministrative, economiche e disciplinari sulle commissioni amministrative comunali o su singoli soggetti deputati all'amministrazione degli "stabilimenti di beneficenza e luoghi pii laicali", espressione questa comprensiva di istituzioni caritative diverse quali ospedali, ospizi, orfanotrofi, monti, cappelle laicali, arciconfraternite, congregazioni, istituzioni, legati, opere. Con il decreto 4 gennaio 1831 n. 85, venne istituita una Real commissione di beneficenza in Napoli, con sue particolari caratteristiche, cui seguì il relativo regolamento del 24 gennaio 1831, n. 131. Per le province di questi territori, i Consigli generali degli ospizi vennero riorganizzati con decreto 6 settembre 1852 n. 3310. Presieduti dall'intendente, essi dovevano comporsi di otto consiglieri (quello della provincia di Napoli ne aveva ventiquattro) che venivano nominati dal re, per metà tra i possidenti, su proposta degli intendenti, per metà tra gli ecclesiastici, su proposta degli ordinari diocesani (art. 1). L'ordinario diocesano del capoluogo della provincia poteva delegare le funzioni di vicepresidente del Consiglio al proprio vicario generale o ad altro ecclesiastico.
Dopo l'unificazione italiana, la legge 3 agosto 1862, n. 753, conferì una disciplina unitaria alla materia della beneficenza pubblica. In virtù di tale legge, nelle province meridionali i Consigli generali degli ospizi furono sostituiti dalle Deputazioni provinciali. Vennero ugualmente disciolte le commissioni comunali di beneficenza, surrogate nei loro compiti dalle congregazioni di carità.

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Profili istituzionali collegati:

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Bibliografia:
  • Istruzioni per l'amministrazione di beneficenza e luoghi pii laicali ... per cura del Cav. Filippo De Rossi, Napoli, Stabilimento tipografico del Cav. Gaetano Nobile, 1856

Redazione e revisione:
  • Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
  • Muzi Paolo, revisione
  • Nigro Gino, prima redazione
  • Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2020/01/10, revisione
  • Viggiani Carmine, prima redazione