Nel Regno delle Due Sicilie, nei domini al di qua del Faro, il Consiglio provinciale, organo di rappresentanza della provincia, era regolato dalla legge sull'amministrazione civile del 12 dic. 1816, n. 570, principalmente dagli artt. 30-41. Nelle province di prima e seconda classe si componeva di venti membri, nelle altre province di quindici membri (art. 34), tutti nominati con reale decreto. Il presidente era scelto direttamente "tra proprietari idonei" (art. 89 primo comma); gli altri - sempre proprietari o affittuari o lavoratori in proprio - su terne proposte dai decurionati dei singoli comuni. L'intendente, previo parere del Consiglio di intendenza, rimetteva gli atti al ministro dell'interno che sottoponeva al re le proposte. Il segretario era nominato dal presidente tra i consiglieri, sentito l'avviso del Consiglio stesso. Si occupava di (art. 30): esaminare i voti dei consigli distrettuali; determinare le quote di sovrimposta facoltativa, necessaria per far fronte alle spese particolari della provincia e proporne l'impiego; formare lo "stato discusso" provinciale; discutere il conto morale presentato dall'intendente sull'impiego dei fondi provinciali (fondo comune); dare pareri sullo stato della provincia e sull'organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione; nominare le deputazioni per la direzione e la vigilanza sulle opere pubbliche provinciali. Il Consiglio si riuniva una volta l'anno, nel quinto giorno dopo la chiusura dei consigli distrettuali della provincia, e le sue sedute non potevano superare i venti giorni (art. 31). L'intendente stabiliva pubblicamente la sua apertura (art. 36), offriva i materiali per la discussione (art. 37) e i chiarimenti richiesti, ma non poteva prendere parte alle sue deliberazioni (art. 39). Proclamata dal presidente la chiusura, i suoi atti venivano rimessi al ministro dell'interno, eccetto quelli relativi alla contribuzione fondiaria che venivano rimessi al ministro delle finanze (art. 40).
Anche nei domini al di là del Faro fu la stessa legge 12 dic. 1816, n. 570, a stabilire che il Consiglio provinciale rappresentasse la provincia, regolandone gli interessi. In esecuzione del decreto 11 ott. 1817, n. 932, fu precisato che rappresentasse in particolare l'unione dei distretti che componevano l'Intendenza. Preposto alle stesse funzioni, era costituito invariabilmente di quindici membri, mentre solo a Palermo ne aveva venti. Il decreto 7 mag. 1838, n. 4599, cancellò tali differenze.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
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