Nello Stato della Chiesa, a seguito dell'editto 18 ago. 1816, l'appello in materia commerciale per qualsiasi somma era stato portato dinanzi ai due tribunali di appello previsti per le delegazioni, cioè quelli di Bologna e di Macerata per le rispettive circoscrizioni territoriali, e dinanzi al tribunale romano collegiale dell'Auditor Camerae per tutte le altre province.
L'editto 1° giu. 1821 affidò la giurisdizione dell'appello in materia commerciale ai tribunali di appello istituiti per i giudizi civili (artt. 16 e sgg.), quindi oltre ai tribunali di appello di Bologna e Macerata anche ai due tribunali romani dell'Auditor Camerae per somme non rotali e della Rota per somme rotali.
Dal 1824, per le riforme di Leone XII (motuproprio 5 ottobre), i tribunali collegiali d'appello civile, con giurisdizione anche di appello commerciale, furono ridotti a due, quello di appello di Bologna e il tribunale romano della Rota (artt. A38 sgg.), essendo stato soppresso il tribunale di appello di Macerata (art. A37) ed essendo stata ridotta la competenza nonché la composizione del tribunale dell'Auditor Camerae, del quale fu abolita la collegialità (art. A29).
[espandi/riduci]Con l'art. 80 del motuproprio 21 dic. 1827 fu confermato che l'appello dalle sentenze dei tribunali commerciali delle quattro legazioni era portato dinanzi al Tribunale di appellazione di Bologna, rimanendo al ricorrente la possibilità di adire alla Rota romana dinanzi alla quale, comunque, era portata l'eventuale terza istanza. Da tutte le altre province l'appello era di competenza della Rota.
L'unico specifico tribunale commerciale di appellazione, o tribunale di appello commerciale, fu istituito in Ancona nel 1830 per tutte le cause commerciali e marittime decise dai tribunali di Urbino e Pesaro, Macerata e Camerino, Ancona, Fermo e Ascoli (notificazione del segretario di Stato del 27 febbraio che pubblica il motuproprio di Pio VIII del 28 gen.1830, art. 1). Era composto da cinque giudici, tre dei quali commercianti e due giurisprudenti, più due supplenti (art. 2); dalle sue sentenze era previsto il ricorso in terzo grado dinanzi alla Rota, nei modi e nelle forme prescritti dall'editto 1° giu. 1821 (art. 3). Le udienze del Tribunale commerciale di appellazione di Ancona si svolgevano nella stessa sala del tribunale di commercio di prima istanza (art. 4) e gli atti erano formati dalla stessa cancelleria (art. 6).
Nelle altre province l'appello era portato, come in precedenza, dinanzi al Tribunale di appello di Bologna per le quattro legazioni, e dinanzi al Tribunale della rota per tutti gli altri territori.
Con il regolamento civile del 1831 (editto 5 ottobre) l'appello alle cause non superiori ai cinquecento scudi decise, anche in materia commerciale, dai tribunali di Perugia, Spoleto, Rieti, Viterbo, Civitavecchia, Frosinone, Benevento, Roma - escluse dalle competenze dei tribunali di appello di Bologna e di Ancona - era di competenza della Congregazione civile dell'Auditor Camerae (artt. 44 e, per il terzo grado, 45); l'appello alle cause superiori ai cinquecento scudi decise dai suddetti tribunali appartenevano alla giurisdizione del Tribunale della rota (artt. 47-48).
I due tribunali di appello di Bologna (civile e commerciale) e di Ancona (solo commerciale) furono confermati dal regolamento civile del 10 nov. 1834 (art. 303), come pure la giurisdizione di appello in materia commerciale della Congregazione civile dell'Auditor Camerae (artt. 318-319) e del Tribunale della rota (artt. 322-323).
Con editto 24 lug. 1835 fu chiarito che al Tribunale di commercio di Ancona di primo grado veniva applicato l'ordinamento stabilito con il titolo VI dell'editto 8 lug. 1831 per il Tribunale di commercio di Roma, mentre il Tribunale commerciale di appellazione di Ancona rimaneva ordinato nella forma prescritta dal motuproprio 28 gen. 1830 (artt. 1-2).
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
- Lodolini Tupputi Carla, prima redazione