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Tribunale di commercio (Stato della Chiesa), 1816 - 1870

Nello Stato della Chiesa, al momento della restaurazione, furono molto diverse le decisioni in materia commerciale assunte nelle province di prima recupera e in quelle di seconda; il codice di commercio, soppresso nelle prime, era stato invece mantenuto nelle seconde, e così le preesistenti camere di commercio ed i tribunali di commercio.
Dopo il motuproprio del 6 lug. 1816, che a tale materia dedicava solo pochi riferimenti (nell'art. 248), fu l'editto del segretario di Stato del 18 ago. 1816 che confermò in tutto lo Stato i tribunali di commercio esistenti (compreso l'assessorato di Ripagrande in Roma) sia pure provvisoriamente, e stabilì che gli appelli commerciali fossero deferiti ai due tribunali di appello civile e criminale competenti per le rispettive delegazioni (Bologna e Macerata) e al tribunale collegiale dell'Auditor Camerae. Tale conferma sarebbe dovuta durare sino alla pubblicazione del previsto nuovo codice di commercio ma, poiché questa tardava, il segretario di Stato emanò l'editto 1° giu. 1821 il quale estese, ancora provvisoriamente, a tutto lo Stato - compresa Roma - le norme in materia commerciale già vigenti nelle province di seconda recupera (ovvero la confermata legislazione napoleonica), con le modifiche apportatevi da un "Regolamento provvisorio di commercio" allegato all'editto stesso; con questo atto si manteneva la giurisdizione privativa dei tribunali collegiali di commercio esistenti (Bologna, Ferrara, Rimini, Ancona, Senigallia, Civitavecchia), ripetendo che nei capoluoghi privi di tribunali di commercio ne facessero le veci i tribunali civili di prima istanza; per Roma e Comarca la giurisdizione commerciale fu attribuita al tribunale collegiale dell'Auditor Camerae; in Roma era mantenuta la giurisdizione dell'assessore delle ripe, cumulativa (cioè alternativa, indifferentemente) con quella del tribunale dell'Auditor Camerae (art. 3).
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Redazione e revisione:
  • Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
  • Lodolini Tupputi Carla, prima redazione