Nelle province di seconda recupera dello Stato della Chiesa, l'editto Consalvi del 5 lug. 1815 aveva istituito tribunali criminali in ogni capoluogo che giudicavano in prima istanza le cause maggiori e in appello, dalle sentenze dei giusdicenti locali, le cause minori. L'appello alle sentenze in primo grado del tribunale criminale era portato dinanzi ai tribunali di appello di Ancona e di Bologna (artt. 49-51).
Con il motuproprio del 6 lug. 1816 in ogni delegazione fu istituito un tribunale criminale composto da cinque membri: il delegato - che ne era presidente - i due assessori civile e criminale, un giudice del tribunale civile di prima istanza ed uno dei membri della Congregazione governativa, questi ultimi due da rinnovarsi ogni anno, a turno (art. 77). La nomina dei giudici, come di tutti i tribunali dello Stato, era riservata al sovrano (art. 67). Il potere disciplinare sull'ordine giudiziario era esercitato per mezzo della Segreteria di Stato e dal 1833 per mezzo della Segreteria per gli affari di Stato interni; con l'istituzione dei ministeri nel 1848, fu trasferito al Ministero di grazia e giustizia e dal 1853, con la soppressione di questo dicastero e l'attribuzione della sua materia al Ministero dell'interno, a quest'ultimo.
[espandi/riduci]Il tribunale criminale giudicava in primo grado le cause per le quali fosse prescritta una pena superiore ad un anno di opera (art. 80) e in appello alle sentenze dei governatori della provincia o dell'assessore criminale del capoluogo (art. 78). L'appello alle sentenze del tribunale criminale era portato dinanzi ai tribunali di appellazione di Bologna, di Macerata, della Consulta in Roma, secondo la loro giurisdizione (art.82-83). Era ammesso l'appello "in sospensivo", solo se la condanna comportava la galera o l'opera di almeno cinque anni, e non per pene minori, a meno che un giudice non avesse votato per la assoluzione o per una pena minore; era ammesso l'appello solo "in devolutivo", se la condanna era stata emanata all'unanimità (art. 81).
Nella delegazione di Urbino e Pesaro (l'unica nel 1816 con due capoluoghi) il tribunale criminale fu istituito inizialmente solo a Pesaro e, poco dopo, con notificazione del segretario di Stato del 22 mar. 1817, anche in Urbino (art. 2); quest'ultimo tribunale era composto da cinque membri, cioè i due assessori civile e criminale, due giudici del tribunale civile istituito con la stessa notificazione, e il luogotenente, con funzioni di presidente; nei periodi di presenza in Urbino del delegato, costui interveniva, in luogo del luogotenente, ed esercitava egli stesso le funzioni di presidente (art. 11).
Con il motuproprio del 5 ott. 1824, che riunì più delegazioni, in quelle riunite si costituì un unico tribunale collegiale criminale, posto nella città di residenza del delegato; furono pertanto soppressi i tribunali criminali di Urbino, Ascoli, Camerino, Civitavecchia e Rieti, mentre rimasero in vita, nelle delegazioni riunite, i tribunali di Pesaro (per Pesaro e Urbino), Fermo (per Fermo e Ascoli), Macerata (per Macerata e Camerino), Viterbo (per Viterbo e Civitavecchia), Spoleto (per Spoleto e Rieti). Anche la composizione dei tribunali fu ridotta, da cinque a quattro membri: il delegato, presidente, i due assessori ed un giudice, che non era più il giudice del tribunale civile, organo soppresso, ma il pretore, che lo aveva sostituito; mancava inoltre, rispetto al 1816, il membro della congregazione governativa (art. A81).
I tribunali criminali giudicavano in primo grado le cause per le quali fosse applicabile una pena superiore ad un anno d'opera, come nel 1816 (art. A83), e in appello quelle giudicate dai luogotenenti, assessori e governatori (art. A82). Era previsto l'appello in "sospensivo" per le condanne all'opera e alla galera, per qualunque tempo, pronunziate per delitti non infamanti, mentre per i delitti infamanti era previsto l'appello in sospensivo solo nei casi nei quali le condanne eccedessero la galera o l'opera per cinque anni, oppure se un giudice avesse votato per l'assoluzione o una pena minore; era ammesso l'appello solo "in devolutivo" quando la condanna era stata pronunciata all'unanimità (art. A84) [ il motuproprio del 1816 non aveva fatto distinzione tra delitti infamanti e non ].
Il motuproprio del 21 dic. 1827 rivide e corresse le norme pubblicate nel 1824: modificò la composizione dei tribunali criminali preesistenti riportandola a cinque membri cioè, oltre al delegato, presidente, e ai due assessori, sempre presenti dal 1816, presenziavano anche il pretore, nonché un consigliere comunale; ristabilì inoltre i tribunali criminali già soppressi nelle delegazioni riunite, cioè quelli di Urbino, Ascoli, Camerino, Civitavecchia e Rieti, che furono composti anch'essi da cinque membri, il luogotenente, presidente in assenza del delegato, il pretore, due giudici criminali e un consigliere comunale (art. 91). Le competenze del tribunale rimasero quelle già ricordate, ma per l'appello era scomparsa la distinzione tra delitti infamanti e non (artt. 93-96).
Dopo il 1831 norme particolari furono dettate per le quattro legazioni dal legato a latere con la notificazione del 30 marzo. In materia criminale la novità di rilievo fu l'esclusione del capo della provincia da questa giurisdizione con la definitiva separazione del potere amministrativo da quello giudiziario. Fu confermato in ogni capoluogo il tribunale criminale ma ridotto nella sua composizione a soli tre membri, il pretore e due luogotenenti (art. 35) e con la stessa competenza dei precedenti tribunali criminali, cioè in primo grado per i delitti comportanti una pena superiore ad un anno d'opera, in appello per i reati minori giudicati dai governatori e da uno dei due luogotenenti i quali, singolarmente, giudicavano in secondo grado le sentenze che erano state pronunciate dagli assessori criminali, dalla stessa notificazione soppressi e sostituiti dai giudici conciliatori (artt. 36-37). Il delegato era dunque escluso dal giudizio penale, ma una norma stabiliva che non si poteva procedere all'esecuzione di alcuna sentenza penale di condanna "se non riportato l'assenso del capo della provincia dietro requisitoria del procuratore fiscale" (art. 42). L'appello dalle sentenze dei tribunali criminali delle quattro legazioni era portato dinanzi al Tribunale d'appello di Bologna.
Questa normativa, però, ebbe vita breve. Con il regolamento di procedura del 5 nov. 1831 i tribunali criminali di tutte le province dello Stato furono soppressi e la loro giurisdizione fu trasferita ai tribunali civili che divennero, quindi, tribunali civili e criminali (art. 20).
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- Lodolini Tupputi Carla, prima redazione