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Sistema informativo degli Archivi di Stato

Tribunale criminale (Stato della Chiesa), 1815 - 1831

Nelle province di seconda recupera dello Stato della Chiesa, l'editto Consalvi del 5 lug. 1815 aveva istituito tribunali criminali in ogni capoluogo che giudicavano in prima istanza le cause maggiori e in appello, dalle sentenze dei giusdicenti locali, le cause minori. L'appello alle sentenze in primo grado del tribunale criminale era portato dinanzi ai tribunali di appello di Ancona e di Bologna (artt. 49-51).
Con il motuproprio del 6 lug. 1816 in ogni delegazione fu istituito un tribunale criminale composto da cinque membri: il delegato - che ne era presidente - i due assessori civile e criminale, un giudice del tribunale civile di prima istanza ed uno dei membri della Congregazione governativa, questi ultimi due da rinnovarsi ogni anno, a turno (art. 77). La nomina dei giudici, come di tutti i tribunali dello Stato, era riservata al sovrano (art. 67). Il potere disciplinare sull'ordine giudiziario era esercitato per mezzo della Segreteria di Stato e dal 1833 per mezzo della Segreteria per gli affari di Stato interni; con l'istituzione dei ministeri nel 1848, fu trasferito al Ministero di grazia e giustizia e dal 1853, con la soppressione di questo dicastero e l'attribuzione della sua materia al Ministero dell'interno, a quest'ultimo.
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Redazione e revisione:
  • Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
  • Lodolini Tupputi Carla, prima redazione