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Sistema informativo degli Archivi di Stato

Tribunale civile di prima istanza (Stato della Chiesa), 1816 - 1824

Nello Stato della Chiesa, nelle province di prima recupera, il delegato apostolico mons. Agostino Rivarola, abolendo tutta la legislazione napoleonica ad eccezione di quella sul sistema ipotecario, aveva ripristinato le preesistenti magistrature pontificie e, quindi, tutti i tribunali (editto del 13 mag. 1815). Nelle province di seconda recupera, invece, con l'editto del segretario di Stato card. Consalvi del 5 lug. 1815 (che conservava il codice di commercio, esteso nel 1821 a tutto lo Stato, e i tribunali di commercio, nonché la legislazione ipotecaria) venne istituito provvisoriamente un tribunale civile in tutti i luoghi nei quali fosse esistito al momento della restaurazione pontificia, confermando, in pratica, l'organizzazione giudiziaria del periodo napoleonico. Questo tribunale era composto da tre giudici e giudicava in prima istanza le cause del valore superiore a cento scudi e in appello le cause di minor valore dalle sentenze dei giusdicenti locali (artt. 22-35).
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Redazione e revisione:
  • Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
  • Lodolini Tupputi Carla, prima redazione