I giudici conciliatori o giusdicenti, giudici unici, governatori o con funzioni attribuite ai governatori (art. 284 del regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili del 10 nov. 1834), furono istituiti nelle quattro legazioni dello Stato della Chiesa, con la notificazione del 30 mar. 1831 del legato a latere, card. Carlo Opizzoni, in tutte le località in cui aveva sede un pretore (art. 6), cioè nei quattro capoluoghi, Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna; a Bologna furono due, come i pretori. La stessa notificazione stabiliva che non si sarebbe dato corso in via contenziosa ad alcun atto "prima che siasi tentata la conciliazione fra le parti litiganti" (art. 8); esperito tale tentativo, i giusdicenti giudicavano in via contenziosa le cause del valore sino a trecento scudi. Un ulteriore regolamento fu pubblicato con altra notificazione dello stesso legato in data 16 apr. 1831.
Il giudice conciliatore (che aveva nel civile le funzioni giudiziarie che nelle delegazioni erano attribuite all'assessore legale e nei governi al governatore) fu confermato nelle quattro legazioni anche dalla nuova normativa pubblicata per tutto lo Stato in materia giudiziaria civile. Infatti il regolamento del 5 ott. 1831 stabilì che i governatori nei governi, i giudici conciliatori nei capoluoghi di legazione, gli assessori legali nei capoluoghi di delegazione, giudicassero in primo grado le cause di valore inferiore ai duecento scudi e quelle di alimenti, di mercedi dovute agli operai, di danni dati, di "sommariissimo e momentaneo possessorio" (artt. 14-16). L'appello era portato dinanzi ai ripristinati tribunali civili (art. 21). Contemporaneamente, con circolare della Segreteria di Stato dell'8 ott. 1831, fu reso noto che "il metodo dei conciliatori introdotto nelle legazioni" poteva essere esteso anche alle delegazioni i cui consigli provinciali ne facessero richiesta. Tutte queste norme furono poi confermate con il regolamento del 10 nov. 1834.
[espandi/riduci]Nel campo penale, il regolamento di procedura criminale del 5 nov. 1831 stabilì che i giusdicenti criminali nei capoluoghi di legazione, come gli assessori legali ed i governatori nelle rispettive circoscrizioni, decidessero in primo grado tutte le cause concernenti i delitti minori (artt. 26-27), cioè quelli punibili con pene pecuniarie o con pene afflittive non superiori ad un anno d'opera (art. 14). Per queste sentenze era previsto l'appello dinanzi al tribunale civile e criminale del capoluogo di legazione (artt. 13 e 29), dal momento che lo stesso regolamento di procedura aveva stabilito che le cause criminali dovessero essere giudicate nelle province da quei medesimi giudici e tribunali competenti per le cause civili (art. 20). A questo proposito si veda anche la circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni sugli appelli dalle sentenze criminali dei giudici singoli del 31 gen. 1834 e, per le successive variazioni nella competenza per materia dei giudici singoli, la notificazione della Segreteria di Stato dell'11 mar. 1854.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, 2018/01/26, revisione
- Lodolini Tupputi Carla, prima redazione