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Giudice conciliatore/Giusdicente civile e criminale (Stato della Chiesa), 1831 - 1870

I giudici conciliatori o giusdicenti, giudici unici, governatori o con funzioni attribuite ai governatori (art. 284 del regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili del 10 nov. 1834), furono istituiti nelle quattro legazioni dello Stato della Chiesa, con la notificazione del 30 mar. 1831 del legato a latere, card. Carlo Opizzoni, in tutte le località in cui aveva sede un pretore (art. 6), cioè nei quattro capoluoghi, Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna; a Bologna furono due, come i pretori. La stessa notificazione stabiliva che non si sarebbe dato corso in via contenziosa ad alcun atto "prima che siasi tentata la conciliazione fra le parti litiganti" (art. 8); esperito tale tentativo, i giusdicenti giudicavano in via contenziosa le cause del valore sino a trecento scudi. Un ulteriore regolamento fu pubblicato con altra notificazione dello stesso legato in data 16 apr. 1831.
Il giudice conciliatore (che aveva nel civile le funzioni giudiziarie che nelle delegazioni erano attribuite all'assessore legale e nei governi al governatore) fu confermato nelle quattro legazioni anche dalla nuova normativa pubblicata per tutto lo Stato in materia giudiziaria civile. Infatti il regolamento del 5 ott. 1831 stabilì che i governatori nei governi, i giudici conciliatori nei capoluoghi di legazione, gli assessori legali nei capoluoghi di delegazione, giudicassero in primo grado le cause di valore inferiore ai duecento scudi e quelle di alimenti, di mercedi dovute agli operai, di danni dati, di "sommariissimo e momentaneo possessorio" (artt. 14-16). L'appello era portato dinanzi ai ripristinati tribunali civili (art. 21). Contemporaneamente, con circolare della Segreteria di Stato dell'8 ott. 1831, fu reso noto che "il metodo dei conciliatori introdotto nelle legazioni" poteva essere esteso anche alle delegazioni i cui consigli provinciali ne facessero richiesta. Tutte queste norme furono poi confermate con il regolamento del 10 nov. 1834.
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Redazione e revisione:
  • Altieri Magliozzi Ezelinda, 2018/01/26, revisione
  • Lodolini Tupputi Carla, prima redazione