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Assessore civile (Stato della Chiesa), 1816 - 1831

Per disposizione del motuproprio 6 lug. 1816, nelle province dello Stato della Chiesa, il delegato - o legato - era assistito da due assessori di nomina sovrana, i quali lo coadiuvavano in tutta l'attività amministrativa e da lui dipendevano. Avevano funzione giudiziaria come giudici singoli, uno in materia civile, l'altro in materia penale, con le stesse competenze dei governatori nei governi. Gli assessori, come i governatori, non dovevano essere nativi della provincia, né esservi domiciliati da lungo tempo (artt. 7 e 28). Nella delegazione di Urbino e Pesaro dovevano risiedere in Pesaro, anche se, con notificazione del 22 mar. 1817, furono istituiti anche in Urbino. Entrambi facevano parte dei tribunali criminali delle delegazioni.
L'assessore civile aveva funzioni giudiziarie nel distretto del capoluogo di delegazione per le cause minori (le stesse nelle quali avevano giurisdizione i governatori nei rispettivi luoghi e cioè quelle che non superavano il valore di cento scudi), nelle cause di "sommariissimo possessorio", nelle cause di alimenti dovuti, di danni dati, di mercedi dovute ai giornalieri, nelle controversie per le contrattazioni in tempo di fiera e di mercato.
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Redazione e revisione:
  • Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
  • Lodolini Tupputi Carla, prima redazione
  • Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2018/02/23, revisione