Per disposizione del motuproprio 6 lug. 1816, nelle province dello Stato della Chiesa, il delegato - o legato - era assistito da due assessori di nomina sovrana, i quali lo coadiuvavano in tutta l'attività amministrativa e da lui dipendevano. Avevano funzione giudiziaria come giudici singoli, uno in materia civile, l'altro in materia penale, con le stesse competenze dei governatori nei governi. Gli assessori, come i governatori, non dovevano essere nativi della provincia, né esservi domiciliati da lungo tempo (artt. 7 e 28). Nella delegazione di Urbino e Pesaro dovevano risiedere in Pesaro, anche se, con notificazione del 22 mar. 1817, furono istituiti anche in Urbino. Entrambi facevano parte dei tribunali criminali delle delegazioni.
L'assessore civile aveva funzioni giudiziarie nel distretto del capoluogo di delegazione per le cause minori (le stesse nelle quali avevano giurisdizione i governatori nei rispettivi luoghi e cioè quelle che non superavano il valore di cento scudi), nelle cause di "sommariissimo possessorio", nelle cause di alimenti dovuti, di danni dati, di mercedi dovute ai giornalieri, nelle controversie per le contrattazioni in tempo di fiera e di mercato.
[espandi/riduci]Era previsto l'appello, come dalle sentenze dei governatori, dinanzi al Tribunale di prima istanza delle delegazioni (artt. 24-28). Nella giurisdizione civile, al contrario di quella criminale, il delegato non aveva alcuna competenza.
Con il regolamento di procedura civile pubblicato con motuproprio del 22 nov. 1817, che confermava le precedenti disposizioni, agli assessori civili furono attribuite altre competenze. Essi, come del resto i governatori, giudicavano in veste di delegati del Tribunale dell'annona per le cause in materia annonaria di valore inferiore ai cento scudi. Le cause di valore superiore erano giudicate dai tribunali civili, mentre nelle province annonarie, cioè a Roma e Comarca, Civitavecchia, Viterbo, Rieti e Frosinone, erano di competenza del prefetto dell'annona. L'appello in materia annonaria era portato dinanzi al prefetto dell'annona nelle province annonarie, ai tribunali ordinari nelle altre; in terzo grado, dinanzi al Tribunale collegiale camerale (artt. 866-869). Ed ancora, gli assessori - come i governatori - giudicavano in qualità di delegati della Congregazione del buon governo, in prima istanza per gli affari dei comuni, con appello dinanzi al segretario del buon governo e, in terzo grado, dinanzi alla piena congregazione (artt. 912-914).
A seguito del motuproprio del 5 ott. 1824 sulla riforma dell'amministrazione pubblica e della procedura civile, l'assessore civile vide confermate le attribuzioni stabilite nel 1816 e nel 1817; a lui inoltre furono devolute anche le cause di valore tra i cento e i trecento scudi, che precedentemente erano state di competenza dei soppressi tribunali collegiali di prima istanza delle delegazioni (artt. A20, A24); era anche giudice dei mercenari, limitatamente alla somma di scudi venti (art. A68), e giudice in prima istanza per le cause riguardanti l'interesse della Camera apostolica non superiori al valore di scudi trecento, in luogo del soppresso assessore camerale (così come i luogotenenti ed i governatori, artt. A54, P434). Essendo stati aboliti i tribunali civili, l'appello fu portato dinanzi ai pretori (art. A34).
Nelle quattro legazioni gli assessori civili e criminali furono aboliti e sostituiti con giudici conciliatori - o giusdicenti civili e criminali - con le norme particolari contenute nella notificazione del 30 mar. 1831 del legato a latere delle province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna (artt. 1, 6). Gli assessori furono soppressi anche nelle delegazioni ed in esse sostituiti da un unico assessore legale, con l'editto del segretario di Stato sull'ordinamento amministrativo delle province e dei consigli comunitativi del 5 lug. 1831 (art. 7). La norma fu accolta ed estesa a tutto lo Stato con il regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile pubblicato con editto del 5 ott. 1831, che confermò la soppressione dei due assessori e la nomina del giudice conciliatore nelle legazioni e dell'assessore legale nelle delegazioni (art. 14).
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
- Lodolini Tupputi Carla, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2018/02/23, revisione