SIAS

Sistema informativo degli Archivi di Stato

Luogotenente (Stato della Chiesa), 1824 - 1831

Istituito nello Stato della Chiesa con il motuproprio del 5 ott. 1824, che aveva riunito più delegazioni (art. A3), il luogotenente risiedeva nel secondo capoluogo delle delegazioni riunite, nel quale non risiedeva il delegato, ed aveva le stesse facoltà dei governatori distrettuali (o di prima classe): quindi doveva risiedere in uno dei due capoluoghi delle delegazioni di Pesaro e Urbino, Macerata e Camerino, Fermo ed Ascoli, Spoleto e Rieti, Viterbo e Civitavecchia (art. A1). Il luogotenente dipendeva dal delegato nell'esercizio delle sue facoltà, eccettuati i casi d'urgenza e le sue attribuzioni giudiziarie negli affari civili (art. A10) ed era nominato con breve pontificio (art. A13). Interveniva e dava il voto nei consigli comunitativi (artt. A178, A183, A184); era intermediario della corrispondenza tra la magistratura comunale e l'autorità superiore e vigilava sulla esecuzione degli ordini impartiti da quella autorità (artt. A183-184). Come i governatori e gli assessori, doveva avere almeno 30 anni, essere laureato, avere fatto "esercizio nel foro" per almeno 5 anni, essere di onesti natali e irreprensibile condotta (art. A77).
[espandi/riduci]

Contesti storico-istituzionali di appartenenza:

Profili istituzionali collegati:

Soggetti produttori collegati:


Redazione e revisione:
  • Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
  • Lodolini Tupputi Carla, prima redazione