Istituito nello Stato della Chiesa con il motuproprio del 5 ott. 1824, che aveva riunito più delegazioni (art. A3), il luogotenente risiedeva nel secondo capoluogo delle delegazioni riunite, nel quale non risiedeva il delegato, ed aveva le stesse facoltà dei governatori distrettuali (o di prima classe): quindi doveva risiedere in uno dei due capoluoghi delle delegazioni di Pesaro e Urbino, Macerata e Camerino, Fermo ed Ascoli, Spoleto e Rieti, Viterbo e Civitavecchia (art. A1). Il luogotenente dipendeva dal delegato nell'esercizio delle sue facoltà, eccettuati i casi d'urgenza e le sue attribuzioni giudiziarie negli affari civili (art. A10) ed era nominato con breve pontificio (art. A13). Interveniva e dava il voto nei consigli comunitativi (artt. A178, A183, A184); era intermediario della corrispondenza tra la magistratura comunale e l'autorità superiore e vigilava sulla esecuzione degli ordini impartiti da quella autorità (artt. A183-184). Come i governatori e gli assessori, doveva avere almeno 30 anni, essere laureato, avere fatto "esercizio nel foro" per almeno 5 anni, essere di onesti natali e irreprensibile condotta (art. A77).
[espandi/riduci]Il luogotenente, come i governatori, era giudice civile nelle cause minori, ovvero di valore inferiore ai trecento scudi, le cause di "sommariissimo possessorio", le controversie insorte in tempo di fiere e mercati e pei danni dati, limitatamente ai danni arrecati da bestiame, artt. A20 e P136; era giudice camerale di prima istanza, sempre per cause non superiori al valore di scudi trecento (artt. A54, P434); esercitava la giurisdizione del giudice dei mercenari sino alla somma di scudi venti (art. A68).
Come giudice criminale dipendeva dal delegato ed esercitava la giurisdizione attribuita ai governatori nei delitti minori, cioè quelli punibili con pene pecuniarie o fino ad un anno di opera (art. A80). Inoltre era giudice in prima istanza per le frodi commesse a danno dell'erario (come i governatori e assessori) per le quali era previsto l'appello dinanzi ai tribunali criminali del camerlengato e del tesorierato (art. A92); sempre in prima istanza giudicava come delegato della Congregazione del buon governo (ugualmente i governatori e gli assessori; art. P478). Infine, erano devolute dinanzi al luogotenente (e ai governatori e assessori) le cause di valore compreso tra i 100 e i 300 scudi che fossero state pendenti in prima istanza dinanzi ai tribunali collegiali delle delegazioni (art. P1119), soppressi con lo stesso motuproprio (art. A25).
L'appello alle sentenze del luogotenente, come a quelle dei governatori ed assessori civili, era portato per le materie civili dinanzi al pretore del capoluogo e, in terzo grado, dinanzi ad uno dei due luogotenenti dell'Auditor Camerae (art. A34); nel criminale, dinanzi al tribunale criminale del capoluogo (art. A82).
L'istituto della luogotenenza fu confermato dal motuproprio 21 dic. 1827 che all'art. 91 ristabiliva i tribunali criminali soppressi nel 1824 nelle delegazioni riunite - cioè quelli di Urbino, Ascoli, Camerino, Civitavecchia, Rieti - dei quali faceva parte il luogotenente come vice presidente, in assenza del delegato.
Con la notificazione del 30 mar. 1831 il legato a latere per le quattro legazioni stabilì che in ogni capoluogo, cioè a Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna, vi fossero due luogotenenti, uno dei quali giudicava nel criminale i reati minori che nei governi erano attribuiti ai governatori, per i quali era previsto l'appello dinanzi al tribunale criminale, del quale facevano parte entrambi i luogotenenti.
Il luogotenente fu soppresso nel civile con il regolamento pubblicato con editto del 5 ott. 1831 (artt. 9 e 10) e nel penale con il regolamento 5 nov. 1831, che tacciono di questo istituto. Anche per le competenze amministrative fu soppresso nel 1831 quando, per il regolamento del 5 ottobre, vennero a cessare le delegazioni riunite, tranne quella di Urbino e Pesaro.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
- Lodolini Tupputi Carla, prima redazione