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Sistema informativo degli Archivi di Stato

Assessore camerale (Stato della Chiesa), 1816 - 1824

Nelle province dello Stato della Chiesa (riunendo, se necessario più delegazioni insieme), con motuproprio 6 lug.1816, furono istituiti gli assessori camerali, giudici di prima istanza civili e criminali nelle cause che riguardavano l'interesse della Camera apostolica, per le quali era esclusa la competenza degli altri tribunali (artt. 57 e 56).
Nel civile giudicavano, nei confini della loro giurisdizione, le cause camerali che non superassero il valore di duecento scudi (art. 57). In Roma e Comarca, invece, le cause camerali in prima istanza erano giudicate cumulativamente, dall'uditore del camerlengo e dall'uditore del tesoriere, per valori non eccedenti gli ottocentoventicinque scudi. Le cause eccedenti i duecento scudi nelle province e gli ottocentoventicinque scudi in Roma e Comarca, sempre in prima istanza, erano di competenza di un tribunale collegiale composto dall'uditore del camerlengo, dal presidente della camera e dall'uditore del tesoriere. Tale tribunale era anche giudice di appello per le sentenze degli assessori camerali; in caso di difformità di sentenze era previsto il giudizio di terzo grado dinanzi al tribunale della camera (art. 58). Dal giudizio di prima istanza del suddetto tribunale collegiale e, per le cause inferiori agli ottocentoventicinque scudi giudicate dall'uditore del camerlengo o dall'uditore del tesoriere, l'appello era deferito al tribunale della camera, diviso in due turni (art. 59). Nel caso di un eventuale terzo grado, la sentenza di un turno doveva essere deferita al giudizio dell'altro turno (art. 61).
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Redazione e revisione:
  • Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
  • Lodolini Tupputi Carla, prima redazione