Istituito nello Stato della Chiesa con motuproprio 21 dic. 1827, il podestà poteva essere nominato nei comuni minori (non sedi di governo) ed aveva compiti simili a quelli del preesistente vicegovernatore (fino al 1824). Dipendeva dal governatore competente per territorio, era nominato dal delegato (o dal legato o dal presidente della Comarca, secondo i luoghi) previa approvazione del prefetto della Sacra Consulta, su terne presentate dai comuni; più comuni potevano essere riuniti in una unica podesteria (artt. 19-29).
Nel civile, il podestà aveva giurisdizione nelle cause pecuniarie sino ad un valore di quindici scudi, nelle controversie per fiere e mercati, per danni dati semplici e per mercedi (artr. 32, 77); era quindi soppressa la competenza dei gonfalonieri locali a giudicare le cause fino a cinque scudi.
Nel penale, il podestà aveva competenza in materia correzionale, con facoltà di infliggere sino a dieci giorni di carcere (art. 90).
[espandi/riduci]La Podestaria fu abolita nelle quattro legazioni dalla notificazione 30 mar. 1831 del legato a latere per le province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna (art. 1) e le relative attribuzioni furono riunite a quelle del governatore competente per territorio. Tale norma fu confermata ed estesa a tutto lo Stato con il regolamento per la giustizia civile del 5 ott. 1831, che appunto soppresse il podestà, così come tutte le curie e i tribunali non espressamente previsti dal regolamento stesso (art. 10). Negli stessi comuni minori fu quindi restituita ai gonfalonieri la competenza di giudicare le cause pecuniarie sino al valore di cinque scudi (come da circolare della Segreteria di Stato 8 ott. 1831): ove poi non esistesse governatore o conciliatore o assessore, i comuni potevano affiancare al gonfaloniere un uditore legale, previa annuenza del preside della provincia. La Podestaria fu soppressa con il regolamento di procedura criminale del 5 nov. 1831 anche per la giurisdizione penale e le relative competenze furono ugualmente trasferite ai governatori e assessori (art. 26, e successiva istruzione circolare 27 dic. 1831 della Segreteria di Stato).
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
- Lodolini Tupputi Carla, prima redazione