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Sistema informativo degli Archivi di Stato

Podestaria (Stato della Chiesa), 1827 - 1831

Istituito nello Stato della Chiesa con motuproprio 21 dic. 1827, il podestà poteva essere nominato nei comuni minori (non sedi di governo) ed aveva compiti simili a quelli del preesistente vicegovernatore (fino al 1824). Dipendeva dal governatore competente per territorio, era nominato dal delegato (o dal legato o dal presidente della Comarca, secondo i luoghi) previa approvazione del prefetto della Sacra Consulta, su terne presentate dai comuni; più comuni potevano essere riuniti in una unica podesteria (artt. 19-29).
Nel civile, il podestà aveva giurisdizione nelle cause pecuniarie sino ad un valore di quindici scudi, nelle controversie per fiere e mercati, per danni dati semplici e per mercedi (artr. 32, 77); era quindi soppressa la competenza dei gonfalonieri locali a giudicare le cause fino a cinque scudi.
Nel penale, il podestà aveva competenza in materia correzionale, con facoltà di infliggere sino a dieci giorni di carcere (art. 90).
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Contesti storico-istituzionali di appartenenza:

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Redazione e revisione:
  • Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
  • Lodolini Tupputi Carla, prima redazione