Nello Stato della Chiesa, nel 1832 cessò la propria attività la Congregazione dei residui, sostituita dall'Ufficio generale fiscale o Consiglio fiscale, istituito nella capitale con il regolamento 15 feb. 1832 (art. 4). Con lo stesso atto fu istituito un ufficio fiscale in ogni città sede di un tribunale civile, composto da un procuratore della Reverenda Camera apostolica e da un notaio archivista, entrambi nominati dal tesoriere generale. I procuratori dovevano rappresentare in giudizio la Camera, "sostenerne i diritti e difenderne tutte le cause attive e passive ... sia per azioni civili sia per contravvenzioni o frodi", e dipendevano dall'ufficio generale fiscale della capitale al quale rendevano conto della loro attività (art. 2). Successivamente il tesoriere generale dichiarò incompatibile per i procuratori del fisco, o camerali, l'esercizio di giudice supplente presso i tribunali civili delle province, esercizio che l'art. 70 del regolamento giudiziario civile del 5 ott. 1831 prevedeva invece per i procuratori delle cause dei privati e per gli avvocati (declaratoria 14 marzo 1833).
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
- Lodolini Tupputi Carla, prima redazione