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Sistema informativo degli Archivi di Stato

Amministrazione camerale (Stato della Chiesa), 1816 - 1870

Nello Stato della Chiesa, con motuproprio 6 lug. 1816, venne esteso a tutte le province il sistema degli amministratori camerali incaricati dell'esigenza della tassa diretta, o contribuzione fondiaria, o dativa reale, e di ogni altro dazio che si ritenesse opportuno affidare alla loro amministrazione, venne esclusa ogni responsabilità delle comunità per il pagamento della dativa reale e fu data facoltà all'amministratore camerale di deputare gli esattori di questa imposta con quel premio ed a quelle condizioni che avrebbero concordato e col beneficio delle multe, conformemente alle disposizioni precedenti [ il riferimento è al motuproprio 2 ago. 1804 ]. Ogni amministratore camerale poteva riunire sotto la medesima esattoria più comunità, a sua discrezione, ma la scelta degli esattori era subordinata all'approvazione da parte del delegato (artt. 216 e 217).
Con il regolamento del tesoriere generale del 18 settembre 1816, pubblicato per indicare gli obblighi degli amministratori camerali e stabilire un metodo uniforme per la gestione dell'esigenza della dativa reale, delle altre rendite e dei crediti dello Stato, fu stabilito che in ogni delegazione vi fosse un amministratore camerale incaricato dell'esigenza della fondiaria sopra i fondi rustici e i fondi urbani e dei crediti e ricevere tutte le somme destinate alla Tesoreria generale (art. 1). Nella città di Roma era prevista la presenza di tre amministratori camerali: uno per l'esigenza della dativa reale sui fondi rustici dell'agro romano, al quale poteva essere affidata anche l'esigenza della tassa sulle vigne, un altro per l'esigenza della dativa sopra i fondi urbani della città ed un terzo per quella sui fondi rustici e urbani nei luoghi della Comarca (art. 3).
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Redazione e revisione:
  • Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
  • Lodolini Tupputi Carla, prima redazione