Nello Stato della Chiesa, con il motuproprio del 1816 sia il dazio del bollo sulla carta - "moderato in guisa che nell'insieme divenga minore di quello che si esigeva sotto i cessati governi" (art. 201) - che il dazio sul registro furono estesi in modo uniforme a tutto lo Stato e le due materie, della registrazione e dell'archiviazione, furono riunite sotto la medesima amministrazione - poi direzione generale - del bollo, registro, ipoteche e tasse riunite, in Roma (artt. 201-203). Con il regolamento sul bollo della carta, emanato dal tesoriere generale nella stessa data del citato motuproprio, l'amministrazione del bollo e registro fu posta alle immediate dipendenze del tesoriere generale (art. 45) [ anche regolamento "sulla registrazione ossia archiviazione", in pari data, art. 4 ]. Vi era un bollo ordinario, del quale erano munite "tutte le carte che si somministrano dall'amministrazione", ed uno straordinario, che si apponeva sulle carte non bollate precedentemente (art. 2; i successivi articoli elencano le carte soggette all'uno o all'altro bollo).
[espandi/riduci]Le direzioni generali del bollo e registro, (da non confondersi con l'organo centrale, l'Amministrazione generale del bollo e registro in Roma), erano "uffici generali" interprovinciali istituiti nelle province, non più di "due o tre" in tutto, a tenore dell'art. 115 del regolamento sulla registrazione o archiviazione pubblicato anch'esso con il motuproprio del 1816 [ al tesoriere generale fu affidato il compito di pubblicare l'elenco degli uffici della registrazione ]. Ad essi era a capo un direttore che trasmetteva le istruzioni agli impiegati subalterni, tra i quali i preposti, vigilava sulla loro condotta e ritirava da loro i conti mensili e trimestrali (art. 115 cit.); ogni direttore generale aveva alle proprie dipendenze ispettori e sottoispettori, incaricati di visitare e sorvegliare i vari uffici di registrazione del territorio (art. 118). In Roma, uno degli ispettori generali dell'amministrazione, secondo il regolamento, doveva avere le funzioni di direttore per un determinato distretto (art. 116).
Le tre direzioni generali provinciali previste dal regolamento del 1816 furono stabilite in Roma, Bologna e Macerata. Quella di Roma era retta da uno dei tre amministratori generali dell'organismo centrale, con le funzioni di direttore, ed aveva giurisdizione sugli uffici della Comarca e le delegazioni di Frosinone (con Pontecorvo), Perugia, Spoleto, Viterbo, Civitavecchia, Rieti, Benevento. La direzione di Bologna aveva giurisdizione sulle quattro legazioni; quella di Macerata sulle delegazioni di Urbino e Pesaro, Ancona, Fermo, Macerata, Ascoli, Camerino.
La materia del bollo e registro fu in seguito rivista in alcune parti con i regolamenti del 29 dic. 1827, 15 nov. 1831, 24 dic. 1832, e altre singole disposizioni [ soluzioni del tesoriere generale sui dubbi insorti, ecc, 31 ago. 1817; notificazione del tesoriere generale 9 dic. 1817; istruzione circolare della Congregazione del buon governo sul bollo e registro, 15 ago. 1818 ].
Dal 1833, con il nuovo ordinamento sul tesorierato (29 dic. 1832), l'amministrazione divenne una direzione generale del tesorierato stesso. La suddetta materia, così come quella delle ipoteche, venne successivamente regolata a seguito del motuproprio 10 nov. 1834 con l'editto 17 dic. 1834, titolo I, e successive "Istruzioni" pubblicate il 31 marzo 1835 [ con notificazione del tesoriere generale 10 dic. 1837 fu affidato alla direzione generale del bollo e registro anche il bollo delle carte da gioco; fece seguito un apposito regolamento (22 dic. 1837) ].
La direzione generale del tesorierato, con l'istituzione dei ministeri (motuproprio 29 dic. 1847), divenne una direzione generale del Ministero delle finanze, dalla quale dipesero dunque le direzioni provinciali (art. 31). Appunto da questo ministero fu pubblicata la circolare del 21 dic. 1849 che richiamava all'osservanza la legge sul bollo della carta, con un elenco delle disposizioni relative. Il successivo editto sull'ordinamento dei ministeri del 10 set. 1850 confermò il disposto del 1847 (art. 31).
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
- Lodolini Tupputi Carla, prima redazione