Denominazioni:
Ispettorato di polizia, 1816 - 1850
Direzione provinciale di polizia, 1850 - 1870
Nello Stato della Chiesa, per la notificazione della Segreteria di Stato 23 ott. 1816 (art. 12), nelle province, a capo della polizia erano posti i legati e i delegati i quali ne curavano l'organizzazione secondo le istruzioni della stessa Segreteria di Stato. La polizia delle province corrispondeva con la Direzione generale di polizia in Roma (art. 11), che costituiva l'autorità centrale e che era sottoposta al Governatore di Roma. Le attribuzioni erano le seguenti: ordine pubblico e privato, licenze per gli archibugi da caccia, patenti di polizia per locandieri, osti, spettacoli, vetture, concessioni di passaporti, ecc. (art.15).
Un ispettore di polizia, inoltre, era istituito presso tutti i tribunali ordinari, ai quali era assegnata una forza di polizia, in luogo degli antichi birri (art. 13). Ove non risiedeva il delegato o il legato né un magistrato di polizia, gli ufficiali della stazione dei carabinieri esercitavano anche le funzioni di polizia, di concerto con i governatori locali, e corrispondevano con i capi della provincia. (art.12).
[espandi/riduci]Con circolare della Segreteria di Stato 28 apr. 1831 furono pubblicate le "Norme provvisorie sulla forza armata di polizia", per la cui applicazione era data ampia discrezionalità ai presidi delle province; si sottolineava che funzione della polizia era il servizio della giustizia repressiva e punitiva alle dipendenze delle autorità civili ed ecclesiastiche, tranne per la disciplina interna, per la quale essa dipendeva da un capo militare residente presso il preside della relativa provincia; quest'ultimo ne era l'unico superiore. L'ispettore di polizia - "officiale ispettore" - doveva risiedere nel capoluogo di provincia; da lui dipendevano un "basso officiale" ed i "caporali", a capo delle stazioni nei centri minori e nel capoluogo stesso (art. 11); egli, inoltre, doveva quotidianamente recarsi dal preside della provincia a ricevere ordini, ed ugualmente, nelle località minori, erano tenuti a fare i caporali delle stazioni di polizia nei riguardi del governatore locale (art. 1); l'uno e gli altri avevano l'obbligo di presentare giornalmente un rapporto scritto alle suddette autorità (art. 2).
Per il motuproprio di Pio IX del 12 giu. 1847 sull'istituzione di un Consiglio dei ministri, il governatore di Roma conservò la direzione generale di polizia di tutto lo Stato (art. 12). A seguito del successivo motuproprio del 29 dic. 1847 fu istituito il ministero "di polizia" (art. 1 e, per questo dicastero, artt. 48-54), che ebbe, però, vita breve; fu, infatti, soppresso con la disposizione del consiglio dei ministri 18 set. 1848 e le sue attribuzioni furono trasferite al Ministero dell'interno.
Dopo la restaurazione del 1849, la Commissione governativa di Stato pubblicò un nuovo regolamento di polizia (17 mar. 1850). Capo della polizia era il ministro dell'interno e polizia; funzionari, per la polizia in Roma e Comarca, l'assessore generale di polizia e, per le province, ancora i legati e delegati (artt. 246-247). Nei capoluoghi di provincia era istituito un direttore provinciale di polizia, in luogo del precedente ispettore; nelle località minori la polizia rimaneva alle dipendenze dei governatori o dei capi delle magistrature locali (art. 248); nelle città con oltre sessantamila abitanti furono istituite presidenze regionarie di polizia, simili a quelle preesistenti a Roma (art. 249).
Con l'ordinamento dei ministeri pubblicato con l'editto del segretario di Stato Antonelli del 10 set. 1850 la Direzione generale di polizia continuò a dipendere dal Ministero dell'interno (art. 21); per il successivo editto del 22 nov. 1850 sul governo delle province - applicato solo in parte - ogni cardinal legato doveva essere assistito da un direttore di polizia ed ogni delegato da un segretario di polizia; nulla venne innovato nei governi o località minori (artt. 15, 32, 48).
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
- Lodolini Tupputi Carla, prima redazione