Auditori militari, con competenza giurisdizionale civile e criminale nelle cause tra militari o nelle quali un militare fosse coinvolto, erano costituiti anche in epoca leopoldina e successiva. Un motuproprio del 25 marzo 1815 aveva elencato una sorta di codice penale per i militari per quanto concerneva i momenti e tempi di guerra e di combattimento; aveva anche stabilito le varie pene "economiche" da erogarsi, a seconda delle diverse mancanze disciplinari, dai comandanti dei corpi, e dai capitani delle compagnie, pene per alcune delle quali era previsto un esame e parere preliminare dell'Auditore militare, o anche un giudizio dei consigli di guerra. Il motuproprio del 1815 aveva elencato, infine, le pene di competenza dei consigli di guerra.
Fu il 19 giugno 1819 che venne approvato un regolamento di procedura criminale per i tribunali militari del Granducato di Toscana che determinava quali soggetti avessero diritto al privilegio del foro militare e fissava tre tribunali militari, presso le guarnigioni militari di Firenze, Livorno, Portoferraio, in ognuno dei quali era presente un Auditore militare scelto nella classe degli impiegati dell'ordine giudiziario. Le sue funzioni erano anzitutto quelle di consultore legale presso il rispettivo comandante del corpo, con proposizione di pene per i trasgressori, e di relatore e giudice negli affari da risolversi dai consigli di guerra, oltre a quelle di compilazione e direzione di atti "economici" di ogni specie. Il regolamento del 1819 stabiliva inoltre la procedura da seguirsi nella istruzione e trattazione dei vari procedimenti. I consigli di guerra, istituiti nelle tre guarnigioni di Firenze, Livorno e Portoferraio, erano composti di sei giudici, cioè cinque giudici militari e l'Auditore della guarnigione. In alcuni casi era ammesso un appello per revisione presso il consiglio di revisione di Firenze, composto da sette militari nominati dal granduca e dal terzo Auditore della ruota criminale con funzioni di auditore militare. L'Auditore militare di Firenze era in diretto contatto con il dipartimento di guerra e con i dipartimenti di giustizia, oltre ad avere una funzione di sorveglianza sugli auditori di Livorno e Portoferraio, ai quali competevano precisi obblighi di compilazione di relazioni periodiche e di invio delle copie delle sentenze emanate dai consigli di guerra e delle note dei detenuti; alcune cause erano di sua competenza esclusiva.
[espandi/riduci]Un motuproprio del 23 settembre 1833 stabilì, invece, il regolamento organico per i militari cacciatori volontari della costa e le competenze giurisdizionali, in tal senso, dei comandanti dei corpi e dei consigli di guerra.
Un nuovo codice penale militare venne emanato con decreto 9 mar. 1856; in esso si individuarono, tra l'altro, i soggetti della giurisdizione militare: iscritti ai ruoli militari in attività, appartenenti alla milizia, ufficiali in disponibilità o in ritiro, ufficiali e sottoufficiali e semplici soldati in gita o in permesso, cacciatori volontari di costa o di frontiera, prigionieri di guerra, reclute, persone addette al servizio della truppa. Con successivo decreto 12 ago. 1856 si approvò il nuovo regolamento organico di procedura penale militare, che attribuiva la giurisdizione militare agli auditori militari, all'Auditore militare generale, ai consigli di corpo, ai consigli di guerra permanenti, al consiglio supremo militare. Gli auditori militari, oltre a giudicare delitti di minore entità per militari e ufficiali, partecipavano come giudici ai consigli di guerra e ai consigli di corpo, notificavano e eseguivano sentenze e decreti emessi dai vari organi giurisdizionali, davano avviso all'Auditore generale dei delitti conosciuti, facevano i primi atti istruttori dei processi, avevano compiti e ingerenze di ufficiali di polizia giudiziaria. Con altro provvedimento del 12 agosto 1856 venne determinato il ruolo degli uffici dell'Auditore militare generale di Firenze e degli auditori militari di Firenze, Livorno e Portoferraio (un auditore militare era stato istituito anche presso il reggimento della gendarmeria). Oltre all'Auditore erano previsti, in ogni ufficio, un sostituto, un cancelliere, un coadiutore, un commesso. Un Auditore militare generale, un Auditore militare e un suo sostituto, oltre al cancelliere, al coadiutore e al segretario erano determinati per l'ufficio generale di Firenze. I consigli di guerra permanenti erano stabiliti in Firenze, Livorno e Portoferraio; il circondario giurisdizionale fiorentino si componeva dei compartimenti di Firenze, Siena, Arezzo; quello di Livorno dei compartimenti di Livorno, Lucca, Pisa, Grosseto; quello di Portoferraio del circondario del governo dell'isola d'Elba. Per quanto concerneva le cause civili in cui erano interessati militari, nel caso non eccedessero le lire settanta, erano di competenza esclusiva degli auditori militari; le altre cause e affari civili erano trattate dai tribunali ordinari.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
- Biotti Vittorio, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2022/01/17, supervisione della scheda