In periodo mediceo e lorenese funzioni in qualche modo analoghe a quelle di un pubblico ministero nella trattazione delle cause erano state svolte da magistrature come l'auditore fiscale e l'avvocato regio, almeno per quanto concerneva una supervisione su tutti i tribunali criminali, una sorveglianza sulla giusta applicazione delle leggi da parte delle magistrature, una difesa degli interessi del fisco e del sovrano.
Con la riforma giudiziaria del 2 agosto 1838 veniva istituita per tutto il Granducato di Toscana la figura del Pubblico ministero o Procuratore regio, con la funzione di esercitare attenzione e controllo costanti sull'amministrazione della giustizia e la giusta e retta applicazione delle leggi, e di attuare una particolare protezione per le persone che per loro caratteristica sociale avessero necessità e bisogno di tutela. La legge del 1838 prevedeva un Procuratore regio generale presso la Corte regia di Firenze, assistito da avvocati generali e loro sostituti e un segretario. Prevedeva inoltre un Procuratore regio, con alcuni sostituti, presso i tribunali collegiali di prima istanza e presso gli auditori giudici di prima istanza di Pontremoli e Portoferraio.
[espandi/riduci]Il Procuratore regio generale era a capo del ministero pubblico presso i tribunali del Granducato e corrispondeva con i procuratori regi; svolgeva funzioni di pubblico ministero presso la Consulta regia funzionante come corte suprema di cassazione. Con motuproprio del 29 febbraio 1848 veniva istituito il Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione (resa indipendente dalla Consulta regia con motuproprio del 22 settembre 1841), che veniva ad assumere funzioni di controllo, direzione e coordinamento degli altri procuratori regi, ivi compreso quello presso la Corte regia di Firenze e la Corte regia di Lucca.
La riforma del 9 marzo 1848 istituiva, tra l'altro, le preture, e affidava ai delegati di governo le funzioni di pubblico ministero presso questi magistrati minori.
Fu il Regolamento di istruzione dei processi criminali del 22 novembre 1849 ad estendere e determinare con maggiore chiarezza le funzioni dei procuratori regi. In ambito civile intervenivano e pronunziavano opinioni e pareri in tutte le cause ed avevano le conclusioni in tutti i ricorsi in affari di volontaria giurisdizione, riguardanti pupilli, interdetti, donne, trattati presso i tribunali collegiali e che dovevano risolversi in camera di consiglio; inoltre interponevano ricorso in cassazione e intervenivano presso la Corte suprema di cassazione in quei ricorsi in cui fossero interessate persone privilegiate, o vi fosse materia di ordine pubblico o quando vi fosse espressa richiesta della corte suprema; infine vigilavano in particolare sulla osservanza delle leggi e istituzioni sugli affari dei minori e interdetti e sul funzionamento dei consigli di famiglia. In materia criminale ai procuratori regi competeva la difesa dell'ordine pubblico, con l'esercizio di quelle prerogative e azioni atte alla scoperta di fatti delittuosi, ed alla loro repressione dinanzi ai tribunali oltre alla esecuzione delle sentenze e decreti dei tribunali medesimi. Competeva loro, inoltre, la sovrintendenza e la direzione degli uffici destinati alla istruzione dei processi ed alle incombenze di polizia giudiziaria, e la utilizzazione in tal senso della forza pubblica. I procuratori regi potevano interporre appelli presso la Corte suprema di cassazione e presso gli altri tribunali e intervenivano e prendevano parte in tutti i giudizi criminali presso i tribunali granducali esprimendo il loro voto in ogni causa.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- Riforma giudiziaria 2 ago. 1838, Provvedimento di istituzione, in Bandi Toscana, cod.45, n. XLIII
Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
- Biotti Vittorio, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2022/01/07