Nel Granducato di Toscana, con la riforma giudiziaria del 2 agosto 1838 vennero istituiti tribunali collegiali di prima istanza, con giurisdizione civile e criminale e con sedi in Firenze, Livorno, Pisa, Siena, Pistoia, Arezzo, Grosseto, Montepulciano, San Miniato e Rocca San Casciano. Erano tribunali composti di uno o più turni collegiali di tre auditori, compreso il presidente, e da giudici supplenti. Il circondario di ogni tribunale comprendeva vicari, giudici civili, giudici direttori degli atti criminali e podestà. A Pontremoli era stabilito un auditore giudice di prima istanza per tutto il circondario del Commissariato regio; un auditore giudice era pure stabilito a Portoferrario per tutto il territorio dell'Isola d'Elba. I due auditori avevano nel civile la medesima competenza dei tribunali collegiali, appartenendo invece la giurisdizione criminale, rispettivamente, al Tribunale collegiale di Pisa e a quello di Livorno. Presso i tribunali collegiali e gli auditori giudici, oltre ai cancellieri, vi erano i procuratori regi e i sostituti procuratori con funzioni di pubblico ministero e di controllo e tutela su un piano più generale dell'amministrazione della giustizia. Un procuratore regio generale era stabilito a Firenze con funzioni e prerogative di pubblico ministero presso i tribunali collegiali del Granducato.
[espandi/riduci]I tribunali collegiali, con i quali si veniva sostituendo un giudizio collegiale ad un giudizio in molti casi individuale, esaminavano nel civile e nel commerciale tutte le cause che eccedevano la competenza dei vicari, giudici civili e podestà (di valore cioè superiore alle lire quattrocento); in appello giudicavano le cause appellabili decise dai tribunali minori (cioè le cause di valore superiore alle lire settanta) e i decreti da questi emanati in materia di volontaria giurisdizione. Le sentenze emesse dai tribunali collegiali e dagli auditori giudici di valore inferiore alle lire ottocento erano inappellabili, salvo ricorso in cassazione; se superiori alle lire ottocento era previsto appello presso la Corte regia di Firenze. Inappellabili erano anche le sentenze emesse in seconda istanza in materia contenziosa o volontaria, salvo il ricorso in Cassazione. Avevano poi giurisdizione nei giudizi di interdizione e di curatele (con appello alla Corte regia di Firenze).
In ambito criminale i tribunali collegiali e gli auditori giudici giudicavano inappellabilmente dei delitti e trasgressioni punibili con l'esilio dal compartimento governativo o con pena inferiore, sino a quella riservata alla competenza dei vicari regi o giudici direttori degli atti criminali. Le sentenze emesse in camera di consiglio erano appellabili presso la Corte regia di Firenze; quelle emesse in udienza pubblica erano inappellabili, salvo ricorso per Cassazione per vizio di forma o violazione di legge.
Il 26 febbraio 1839 venne emanato un regolamento per i giudici supplenti dei tribunali collegiali, che venivano determinati da sei a due a seconda della importanza del tribunale. Con provvedimento 3 giugno 1839 erano devolute ai tribunali collegiali e agli auditori giudici le competenze giurisdizionali in prima istanza nelle cause civili interessanti la regalia ed i regi dipartimenti assistiti dall'avvocato regio.
Con motuproprio 10 settembre 1840 vennero soppressi i tribunali degli auditori giudici di Pontremoli e di Portoferraio, unitamente ai sostituti procuratori in tali sedi resistenti, e vennero istituiti tribunali collegiali di prima istanza con le medesime prerogative degli altri tribunali regi del Granducato. Un provvedimento 10 giugno 1846 istituì un Tribunale collegiale a Volterra ed apportò conseguenti importanti modifiche nell'organizzazione amministrativa e giurisdizionale di quei territori, unitamente ai territori dei tribunali di prima istanza di San Miniato, di Siena e di Grosseto (venne tra l'altro istituito, con la soppressione del vicariato, un Commissario regio a San Miniato).
Con legge 9 marzo 1848 il territorio del Granducato venne suddiviso sotto il profilo giurisdizionale in circondari, ognuno dei quali formò la giurisdizione di un Tribunale collegiale di prima istanza, salvo il circondario di Pistoia per il quale vennero previsti due tribunali collegiali, uno dei quali residente in Pescia. Si ebbero così tribunali collegiali in Firenze, San Miniato, Rocca San Casciano, Lucca, Pisa, Volterra, Siena, Montepulciano, Arezzo, Pistoia, Pescia, Grosseto, Livorno, Portoferraio, Pontremoli. Rimasero sostanzialmente invariate competenze e attribuzioni. Il territorio dei compartimenti di Firenze, Siena, Arezzo, Pistoia, Grosseto era sotto la giurisdizione d'appello della Corte regia di Firenze; quello dei compartimenti di Lucca, Pisa e dei governi di Livorno, Portoferraio e Pontremoli sotto la giurisdizione di appello della Corte regia di Lucca (istituita con il motuproprio 12 dicembre 1847).
Il 16 maggio 1848 vennero soppressi il Tribunale di prima istanza di Pontremoli, le vicarie di Pontremoli e Bagnone, le giusdicenze di Villafranca, Mulazzo e Licciana, e istituiti un Tribunale collegiale a Pontremoli e preture a Pontremoli, Bagnone, Villafranca, Mulazzo e Licciana.
Ulteriori disposizioni e modifiche relativamente alle prerogative dei tribunali collegiali di prima istanza vennero date con il decreto 17 maggio 1848, con il regolamento di polizia 22 ottobre 1849 e con il decreto 20 giugno 1853, emanato a seguito della pubblicazione, in pari data, del codice penale toscano.
La giurisdizione dei tribunali, nel civile, ricomprendeva tutte le cause reali, personali, miste, esecutive e commerciali che eccedevano la competenza civile dei pretori, nei limiti dei loro circondari. Le cause provenienti da fallimenti, relative ad esecuzioni immobiliari, le cause beneficiarie, quelle relative ai diritti onorifici, quelle aventi per oggetto la rivendicazione delle servitù, del dominio o del possesso relativamente agli stabili o alle servitù reali, erano di competenza dei tribunali indipendentemente dal valore della causa. I tribunali venivano a conoscere le cause di appello sulle sentenze dei pretori appellabili e i ricorsi sui decreti dei pretori negli affari di volontaria giurisdizione.
In ambito di giurisdizione criminale, dopo l'abolizione di pene come l'esilio dal compartimento governativo e ogni altra forma meno grave di esilio, i tribunali collegiali ebbero competenza solo in quei delitti e trasgressioni che prevedevano la pena del carcere o pene pecunarie, salvo la comunicazione di altre pene accessorie come l'inabilitazione agli impieghi e l'esilio temporaneo o perpetuo per i delinquenti forestieri. La pubblicazione del nuovo codice penale nel 1853, che aveva ripristinato per alcuni delitti la pena dell'esilio, ampliò la competenza dei tribunali collegiali: essi giudicavano tutti i reati per i quali era prevista una multa superiore alle centocinquanta lire o l'esilio particolare, o il carcere superiore a un mese o il carcere insieme con la multa, se esse o una sola di esse superavano la competenza dei pretori nel criminale. La procedura, in materia criminale, dinanzi ai tribunali collegiali, iniziava per via di accuse, con raccolta di prove e indizi da parte dei giudici minori (vicari e direttori degli atti criminali) che esercitavano funzioni di giudici istruttori e di direzione della polizia. Il tribunale, a seconda della natura del delitto decideva in camera di consiglio se rinviare o meno l'imputato al giudizio pubblico di fronte al tribunale medesimo, o di fronte ai giudici minori se la natura del delitto si rivelava di loro competenza, o di fronte alla corte regia se di competenza di quest'ultima. Alle riunioni della camera di consiglio erano ammessi soltanto il procuratore regio e il cancelliere, senza la presenza delle parti, dei difensori, dei testimoni. Al giudizio pubblico prendevano parte un funzionario del pubblico ministero e il cancelliere, oltre alle parti, ai testimoni, ai difensori. Sia in udienza pubblica che in camera di consiglio il voto dei giudici veniva preso a pluralità di suffragi.
In materia civile, commerciale e di volontaria giurisdizione le procedure presso il Tribunale collegiale furono stabilite dal motuproprio 2 agosto 1838 e successive integrazioni e modifiche.
I tribunali collegiali di prima istanza vennero aboliti nel 1865.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- Riforma giudiziaria 2 ago. 1838, Provvedimento di istituzione, in Bandi Toscana, cod.45, n. XLIII
- Regolamento 26 feb. 1839, Regolamento per i giudici supplenti, in Bandi Toscana, cod. 46, n. XXII
- Provvedimento 3 giu. 1839, Provvedimento di ampliamento di competenze, in Bandi Toscana, cod. 46, n. XXXIX
- Motuproprio 10 set. 1840, Provvedimento di istituzione di ulteriori tribunali, in Bandi Toscana, cod. 47, n. LXX
- Provvedimento 10 giu. 1846, Provvedimento di istituzione di tribunale a Volterra, in Bandi Toscana, cod. 53, n. XXXIX
- Motuproprio 12 dic. 1847, provvedimento di istituzione di un tribunale a Lucca, in Bandi Toscana, cod. LIV, n. CLXXXIX
- Legge 9 mar. 1848, Provvedimento di suddivisione territoriale del ducato, in Bandi Toscana, cod. 58, n. LXXXVIII
- Provvedimento 16 mag. 1848, provvedimento di soppressione e istituzione di diversi tribunali, in Bandi Toscana, cod. 55, n. CLXIX
- Decreto 17 mag. 1848, disposizioni relative alle prerogative dei tribunali collegiali di prima istanza, in Bandi Toscana, cod. 55, n. CLXXI
- Regolamento 22 ott. 1849, regolamento di polizia, in Bandi Toscana, cod. 57, n. CCVII
- Decreto 20 giu. 1853, disposizioni relative alle prerogative dei tribunali collegiali di prima istanza, in Bandi Toscana, cod. 60, n. LV
Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
- Biotti Vittorio, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2020/10/12, supervisione della scheda