Nel Granducato di Toscana, le preture furono istituite con legge 9 mar. 1848. Di nomina granducale, i pretori erano ufficiali di polizia giudiziaria e amministrativa e giudici ordinari minori nel civile e nel criminale.
Le funzioni di polizia amministrativa erano esercitate là dove non era stabilito un delegato di governo ed alle dipendenze del prefetto o del sottoprefetto. Nella giurisdizione civile gli venivano attribuite le competenze già proprie dei vicari regi, dei giudici civili e dei podestà, secondo il motuproprio 2 ago. 1838. Quindi competenze di giurisdizione contenziosa e volontaria, per cause nel contenzioso, di merito non superiore alle lire quattrocento, e per cause particolari, indipendentemente dal valore (giudizio possessorio, rimozione di confini, variazioni di corsi d'acqua, mercedi a operai, rapporti tra coloni e proprietari etc.); nel volontario trattavano gli affari che necessitavano di autorizzazione giudiziaria e quelli relativi a minori e incapaci, gli affari di amministrazione delle tutele e curatele e dei consigli di famiglia.
[espandi/riduci]Le attribuzioni di polizia giudiziaria e di contenzioso criminale venivano stabilite con la legge di procedura criminale 22 nov. 1849; i pretori avevano competenza nei furti di valore non inferiore alle lire 10, nelle infrazioni alle disposizioni sul "danno dato" di valore non superiore alle lire 10, nelle ingiurie verbali e di fatto e in altre trasgressioni contemplate dalla legge di polizia 22 ott. 1849; potevano erogare la pena del carcere fino a quindici giorni e multe fino a cinquanta lire.
Appello contro le sentenze dei pretori nel civile era ammesso presso il tribunale collegiale di prima istanza o, se inappellabili (cause non superiori alle lire settanta), presso la corte di cassazione per motivi formali e procedurali. Appello nel criminale era ammesso in certi casi presso i tribunali collegiali di prima istanza e, di qui, eventualmente, alla corte di cassazione.
In materia di polizia amministrativa i pretori esercitavano prerogative di ammonizione, precetto, sequestro, vigilanza in teatri e ritrovi e su forestieri sospetti, sulle riunioni non autorizzate, sulla morale pubblica e religiosa. In materia di polizia giudiziaria avevano compiti di informazione preliminare e di istruzione dei giudizi e potevano emanare provvedimenti di urgenza per visite locali e domiciliari; in ciò collaboravano con i giudici direttori degli atti criminali con i procuratori regi e con i delegati di governo.
Il procedimento presso le preture si iniziava per denunzia o querela o con atti verbali degli ufficiali di polizia giudiziaria o per rinvio da parte dei tribunali collegiali di prima istanza.
Ad ogni pretura era addetto un cancelliere che suppliva anche il pretore in caso di sua assenza o impedimento. I pretori potevano disporre, all'interno del proprio perimetro di competenza giurisdizionale, della guardia civica, dei carabinieri, dei cacciatori di costa e frontiera, della fanteria e cavalleria di linea, delle guardie di finanza.
Con decreto 7 dic. 1849 l'organizzazione territoriale delle preture (oltre che delle delegazioni di governo) venne profondamente modificata, pur tenendosi sostanzialmente ferme le passate competenze; furono istituite, tra l'altro, in ogni circondario, preture con competenza civile e criminale e preture con competenza solo civile. Con circolare del Ministero di grazia e giustizia 28 dic. 1849 si attribuì ai pretori la direzione delle carceri nei luoghi ove non esistessero direttori speciali, ed ai loro cursori la materiale vigilanza dei carcerati.
Con la legge 20 giu. 1853, i pretori si videro attribuire competenza in delitti e trasgressioni che comportavano la "riprensione giudiciale", o multe non superiori a lire centocinquanta, o il carcere non superiore ad un mese, o multe insieme al carcere, purché né l'uno né le altre superassero questa misura; non potevano decretare la sottoposizione alla vigilanza della polizia per un periodo superiore ad un anno. Con legge 3 lug. 1856, infine, le loro attribuzioni furono ulteriormente allargate.
Dopo l'Unità d'Italia, fisionomia e giurisdizione della magistratura sostanzialmente non cambiarono. Una ridefinizione istituzionale a livello nazionale si ebbe nel 1865.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
- Biotti Vittorio, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2018/03/22, supervisione della scheda