Denominazioni:
Tribunale civile e penale di prima istanza, 1818 - 1852
Tribunale provinciale, 1852 - 1866
Con la cessazione del Regno d'Italia, gli organi giudiziari preesistenti furono provvisoriamente riconfermati, mentre venne estesa alle province lombardo-venete la legislazione austriaca. In esecuzione del sovrano rescritto 2 sett. 1815, con notificazione 15 giu. 1816 furono istituiti i Tribunali civili e criminali di prima istanza di Padova, Verona, Vicenza, Treviso e Udine, che entrarono in funzione a luglio. Venezia ebbe tre tribunali distinti di prima istanza: un tribunale civile, un tribunale criminale e un tribunale mercantile e marittimo. Furono così aboliti i tribunali mercantili, le corti di giustizia, come pure le giudicature di pace, esistenti nelle medesime città.
L'organizzazione dell'amministrazione giudiziaria del Regno lombardo-veneto fu definita solo con l'entrata in vigore del "Nuovo sistema per l'amministrazione della giustizia", adottato con le notificazioni 3 e 4 feb. 1818. I tribunali costituirono, assieme alle preture, la prima istanza nell'ordinamento processuale; la loro competenza comprendeva le cause civili, penali e mercantili. Avevano sede in ogni capoluogo di provincia dei due domini. A Milano e Venezia, al contrario, furono attivati tre distinti organi: un tribunale civile di prima istanza, con un presidente, un vicepresidente e sedici consiglieri; un tribunale criminale di prima istanza, con un presidente e nove consiglieri; un tribunale mercantile e cambiario di prima istanza, con un presidente, tre consiglieri e due assessori appartenenti alla categoria dei commercianti. Il tribunale mercantile di Venezia - più propriamente tribunale mercantile, cambiario e marittimo - aveva giurisdizione, in cause marittime, su tutto il territorio del Regno lombardo-veneto.
[espandi/riduci]Le cause venivano affidate ai singoli consiglieri, che riferivano in consiglio; tanto il dibattito che le deliberazioni collegiali erano segrete.
La giurisdizione civile dei tribunali era limitata a un distretto formato dal capoluogo e, talvolta, dai distretti amministrativi più vicini ad esso, secondo la tabella allegata alle citate notificazioni del 1818. La loro competenza territoriale coincideva con quella delle preture urbane, cui erano riservate le cause di minor conto. Nel resto della provincia, al contrario, analoghe funzioni venivano svolte dalle preture foresi. Solo nelle cause di scioglimento del matrimonio, o in quelle che interessavano comunità o enti morali, la competenza dei tribunali si estendeva all'intera provincia.
La giurisdizione criminale era estesa viceversa a tutta la provincia, così come le cause per contrabbando o riguardanti contravvenzione alle leggi finanziarie. Nell'esercizio della giurisdizione criminale i tribunali erano coadiuvati dalle preture foresi, secondo la distinzione fra delitti e gravi trasgressioni di polizia prevista dalla legislazione penale austriaca.
Negli affari di commercio, infine, la loro giurisdizione comprendeva, salvo particolari competenze riservate alle preture, l'intera provincia. Le cause nelle quali aveva parte il fisco erano riservate ai soli tribunali civili di Venezia e di Milano.
Il sistema fu riformato dopo gli avvenimenti del 1848. Un primo progetto, nel quale si prevedeva l'oralità e la pubblicità del dibattimento, fu approvato con risoluzione sovrana del 3 gen. 1851, mentre la nuova "sistemazione giudiziaria" fu poi approvata con sovrana risoluzione 14 set. 1852, pubblicata con successivo decreto 11 ott. 1852. Le funzioni dei tribunali, ora detti provinciali e sempre con sede nel capoluogo, furono estese all'intero territorio provinciale, sia in campo civile sia in materia penale. Lo stesso sistema fu esteso anche alle province di Milano e Venezia, con l'accorpamento dei tribunali civili e penali preesistenti. Rimasero invece in funzione i tribunali di commercio di Milano e Venezia, dei quali quello veneziano conservò la competenza in cause di diritto marittimo per tutto il regno.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- A. LORENZONI, Instituzioni del diritto pubblico interno pel Regno lombardo-veneto, I, Padova, Minerva, 1835, 302
- N. RAPONI, Il Regno Lombardo-Veneto (1815-1859/66), in Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra. Atti del LII Congresso di storia del Risorgimento italiano (Pescara, 7-10 novembre 1984), Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1986, 93-157
- Notificazione 3 feb. 1818, n. 5, Nuovo sistema per l'amministrazione della giustizia presso le prime istanze, in Raccolta degli atti del Governo e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti sì amministrativi che giudiziari divisa in due parti, I.1, Atti del Governo di Lombardia dal 1° gennaio al 30 giugno 1818, Milano, Imperial regia stamperia, 1818, 13-23
- Sovrana risoluzione 3 gen. 1851, n. 12, con cui si stabilisce l'organizzazione giudiziaria del Regno Lombardo-Veneto, in Bollettino provinciale delle leggi e degli atti ufficiali per la Lombardia. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1851, I, Milano, Imperial regia stamperia, 1851, 17-71
- Decreto del ministro della Giustizia, 11 ott. 1852, n. 449, con cui si pubblica la sistemazione giudiziaria del Regno lombardo-veneto approvata con sovrana risoluzione 14 set. 1852, in Bollettino provinciale delle leggi e degli atti ufficiali per la Lombardia 1852, III, s.n.t., 1852, 1086-1126
Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
- Lanzini Marco, redazione centrale, 2019/01/30, revisione
- Raponi Nicola, prima redazione