Altre denominazioni:- Consolato del placito, sec. XII - 1560
- Savi dei pupilli, 1560 - 1783
Date di esistenza: sec. XII - 1783
Sedi: Siena
Intestazioni di autorità:- Curia del placito, Siena (sec. XII - 1560), SIUSA/NIERA
- Consolato del placito, Siena (sec. XII - 1560), SIUSA/NIERA
- Savi dei pupilli, Siena (1560 - 1783), SIUSA/NIERA
Tipologia:Note storiche:Questa magistratura è forse la più antica delle magistrature senesi, anteriori alla vera costituzione del Comune. I giudici o consoli del placito avevano la giurisdizione civile e quella volontaria, la cura dei minori e delle donne, mentre d'altro lato prendevano parte a tutti quegli atti politici che costituivano la prima affermazione di un governo autonomo cittadino.
Alla metà del Duecento il Consolato del placito era costituito da tre cittadini elettivi, di cui un giudice, un religioso e il terzo laico, nominati nel Consiglio generale, come il Podestà. Il Giudice o Console del placito esercitava in persona la giurisdizione volontaria, mentre quella contenziosa veniva da lui affidata a tre giudici delegati, anche questi elettivi e cittadini. Giudicavano secondo le norme del diritto romano e solo sui cittadini; avevano un Camarlengo e notai, e anche i giudici delegati avevano ciascuno il proprio notaio. Le decime delle cause trattate servivano alle spese dell'ufficio, ricevendo il Camarlengo ed i notai uno stipendio fisso, mentre i consoli e i giudici delegati dividevano l'eventuale rimanenza delle entrate, che poteva anche non esistere. La durata in carica era inizialmente di un anno, poi si ridusse a sei mesi, e al termine di essa il Camarlengo doveva rendere ragione della gestione. I notai dei consoli del placito dovevano risiedere nella Curia di San Cristoforo e registrare le querele presentate alla curia stessa, stendendo poi gli strumenti delle decisioni richieste dalle parti. I notai dei giudici delegati seguivano il loro giudice e tenevano i verbali dei dibattimenti, di cui davano copia gratuita alle parti che lo domandavano, esigendo tasse speciali per copie di rogiti processuali.
[espandi/riduci]La Curia del placito ebbe più tardi giurisdizione sulla città e sul contado, sia fra cittadini che fra cittadini e forestieri e giudicava in prima e seconda istanza. Sua competenza speciale erano le cause civili in cui si ricorreva a loro, e le materie relative a tutele e minori in genere.
Nel 1286 avvenne un mutamento, che non appare ben chiaro: da allora in poi non si trovano più i Consoli del placito, ma solo un Giudice della Corte del placito, che qualche volta è designato anche col nome di Console giudice del placito, il quale era forestiero e conservava la competenza in materia civile e in quella pupillare. Nello stesso tempo si trovano ricordati dei Savi dei pupilli, che forse rappresentano la trasformazione dell'antico collegio dei Consoli del placito; non si può conoscere con esattezza la natura di questi nuovi magistrati, mancando le carte del Concistoro per quel periodo.
La rivoluzione del 1355 riportò in vita l'antica magistratura, che riprese a funzionare come alle origini, e da allora non sembra abbia avuto mutamenti notevoli fino al 1503, quando, istituito il Giudice ordinario per le cause civili, al Placito rimase solo la materia pupillare. La riforma medicea del 1560 poi estese la competenza del Giudice ordinario, il quale giudicava anche in materia di tutele e curatele, unitamente ai Giudici del placito. Tuttavia l'antica Curia del placito continuò a sussistere sotto il nome di Savi dei pupilli. Essa doveva risiedere in permanenza e rendere ragione, senza intervento del Giudice ordinario, nelle cause dei minori non eccedenti le 50 lire, senza bisogno di istanza formale. Inoltre doveva dare le tutele, far fare gli inventari, nominare i revisori delle tutele, approvare o annullare gli atti stessi, ecc. I Savi erano nominati dal Governatore e duravano in carica sei mesi. Soppressi nel 1783, le loro mansioni furono assunte dal Concistoro.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Complessi archivistici prodotti:Bibliografia:- R. CELLI, Studi sui sistemi normativi delle democrazie comunali. Secoli XII-XV, I [Pisa, Siena], Firenze 1976, 231-246
- D. BIZZARRI, Il diritto privato nelle fonti senesi del sec. XIII, in "Bullettino senese di storia patria", XXXIII-XXXIV (1926-1927) 213-322; XXXV-XXXVI (1928-1929) 28-59
Redazione e revisione:- Fabbrini Marta, 2017-12-10, revisione
- SIAS, 2005-11-30, prima redazione in SIAS