serie
Estremi cronologici: 1931 - 1952
Consistenza: bb. 3
Descrizione: La promozione dell’applicazione delle misure di sicurezza è prevista tra le attribuzioni del pubblico ministero. Il titolo VIII del Codice penale (regio decreto 19 ottobre 1930 n. 1398) definisce le misure amministrative di sicurezza come provvedimenti applicabili a qualsiasi soggetto che, anche se non punibile o non imputabile, abbia commesso un delitto, e che è ritenuto socialmente pericoloso da un tribunale o da un giudice, perché si ritiene probabile che commetta altri reati. Le misure di sicurezza, che sono applicabili solo quando la legge le preveda nella singola fattispecie di reato, contemplano una serie di limitazioni alla libertà personale dell’individuo, atte ad impedirne la recidività nelle condotte di pericolosità e a favorire il suo riadattamento sociale. Esse possono variare da caso a caso ma in genere si dividono in: personali detentive (colonia agricola, casa di lavoro, ospedale psichiatrico giudiziario, casa di cura e di custodia, riformatorio), personali non detentive (libertà vigilata, divieto di soggiorno in uno o più comuni e in una o più province, espulsione dello straniero dallo Stato, divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche) e patrimoniali (cauzione di buona condotta, confisca). La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all’autorità di pubblica sicurezza. In caso di trasgressione il giudice può revocare i benefici di buona condotta e disporre la ricondotta nei luoghi di detenzione o l’assegnazione in case di lavoro o colonie agricole. La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.
La serie contiene provvedimenti cautelativi, ricorsi avverso i decreti, esecuzioni con data di inizio e data di fine della misura, stabilimento assegnato, ordine di revoca o di proscioglimento.
Sulla maggior parte dei fascicoli sono stati trascritti i dati principali previsti dal modello ministeriale ovvero: numero d’ordine del registro generale del Tribunale di sorveglianza che ha prescritto la misura di sicurezza; generalità del condannato; natura della misura di sicurezza, data del provvedimento emesso e autorità che lo ha emanato, data della comunicazione all’interessato, termini di decorrenza e scadenza della misura; altre osservazioni.
Numerazione: La numerazione dei fascicoli è progressiva e ricomincia ogni anno da 1.
Strumenti di ricerca:La documentazione è conservata da:Redazione e revisione:- Leoni Valeria, 15/07/2024, supervisione della scheda
- Severino Sonia, 03 giugno 2024, revisione
- Severino Sonia, 16 giugno 2024, revisione
Modalità di consultazione:La consultazione della documentazione è libera e gratuita.