serie
Estremi cronologici: 1853 - 1859
Consistenza: bb. 30
Descrizione: I fascicoli contengono in oggetto: i nomi della parte creditrice e di quella debitrice, il numero della filza, l’anno e il numero del fascicolo, il numero di protocollo, la data dell’atto, la qualità dell’atto e il numero progressivo degli atti compresi nel singolo fascicolo. Si leggono decreti sulle petizioni, risposte pretorili, convenzioni, istanze per pignoramento, libello per liquidità, libello per pignoramento, petizioni esecutive per pagamento, decreti di comparizione.
In diritto l’espropriazione forzata è un procedimento esecutivo diretto a sottrarre forzosamente alla disponibilità patrimoniale del debitore quei beni ritenuti pignorabili e a convertirli in denaro mediante la vendita ai pubblici incanti al fine di soddisfare il creditore. Il procedimento inizia con la presentazione di un’istanza da parte di uno o più creditori all’ufficiale giudiziario; il deposito della suddetta richiesta va fatto presso la Cancelleria del Tribunale competente per il luogo in cui i suddetti beni si trovavano. Risultanza di sentenze civili, il pignoramento può avere per oggetto beni mobili e immobili.
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- Severino Sonia, 03 giugno 2024, revisione
- Severino Sonia, 10 giugno 2024, revisione
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