Nel Regno di Sardegna, con r.d. 4 ott. 1848, n. 818 (legge Bon Compagni), nell'ambito della amministrazione per la pubblica istruzione, nei capoluoghi di provincia fu istituito il Provveditorato agli studi. Di nomina regia, il Provveditore vigilava su tutte le scuole pubbliche e private secondarie ed elementari e impartiva direttive agli ispettori delle scuole elementari e di metodo. In assenza l'Intendente, presiedeva il Consiglio provinciale per la pubblica istruzione; inoltre proponeva le nomine di provveditori locali nei mandamenti. Con r. d. 13 lug. 1857, n. 2332, fu dettato un regolamento per i provveditori.
La successiva legge Casati (l. 13 nov. 1859, n. 3725) non ne mutò i caratteri, di organo che, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, sovrintendeva sulle scuole classiche e tecniche. In particolare vigilava sull'applicazione di leggi e regolamenti; si pronunciava sui reclami contro le decisioni dei capi d'istituto; attribuiva ricompense e ammonizioni al personale insegnante; teneva contatti con le autorità scolastiche; eseguiva ispezioni e visite; presiedeva il Consiglio scolastico provinciale. In base a tale legge lo Stato aveva competenza anche sulla scuola elementare, spettando ai comuni le spese per gli insegnanti e per l'edilizia.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2020/04/02, supervisione della scheda
- Silengo Giovanni, prima redazione