SIAS

Archivio di Stato di Latina

Giudicato di pace (Regno di Napoli), 1808 - 1817

Nel Regno di Napoli, con la legge 20 mag. 1808, n. 140, sull'organizzazione giudiziaria, furono stabiliti in ogni ripartimento (corrispondente alla circoscrizione di governo di cui alle leggi 8 dic. 1806, n. 272 e 19 gen. 1807, n. 14) e a Napoli in ogni quartiere, giudici di pace (art. 6), coadiuvati da quattro aggiunti, con competenze in materia civile e di polizia municipale e rurale. Essi venivano scelti tra i proprietari domiciliati nel ripartimento e potevano abitare nel luogo del proprio domicilio purché dessero udienza nel capoluogo due giorni fissi per settimana (art. 7). Duravano in carica tre anni, erano rinnovabili (art. 8) e disponevano di un cancelliere (art. 9).
Nelle cause civili giudicavano soltanto sulle "azioni personali" che riguardassero "cose mobili o semoventi, fino al valore di ducati dugento inclusivamente" (art. 20). Le decisioni erano inappellabili se il valore della causa non superava i venti ducati (art. 21). Salvo l'appello "meramente devolutivo", giudicavano inoltre sulle liti insorgenti in tempo di fiere e di mercati o relative a danni nelle campagne, a esazione di censi, di fitti e simili, al pagamento di salari, a contratti agricoli o di pastorizia, a cambiali, polizze, a obblighi "penes acta" e simili (art. 22). Designavano tutori e curatori (art. 23), ma non potevano assumere cause di competenza del Tribunale di commercio, ove questo fosse stabilito nel loro ripartimento (art. 24). Avevano anche funzioni di giudici conciliatori nelle cause che non erano di loro competenza (art. 25) ed erano ricompensati con premi in denaro in caso di riuscita conciliazione (art. 26). In qualità di giudici di polizia si occupavano di reati punibili con pene non superiori ai dieci giorni di carcere o ai venti ducati di multa (art. 12). Le funzioni di pubblico ministero erano in tali casi esercitate dai commissari di polizia o in loro assenza dai sindaci (art. 16). Soltanto le decisioni comportanti la detenzione erano appellabili dinanzi al Tribunale di prima istanza (art. 14).
I giudici di pace erano inoltre ufficiali di polizia giudiziaria e come tali esercitavano le seguenti funzioni: ordinavano l'arresto di delinquenti colti in flagranza di reato o quasi flagranza (clamor populi), ricevevano le denunce, raccoglievano le testimonianze e le prove, consegnavano entro tre giorni il reo al procuratore regio del Tribunale criminale, inviavano allo stesso procuratore regio rapporti settimanali, eseguivano gli ordini di questi e del Tribunale (art. 17).
I Giudicati di pace cessarono la loro attività nel 1817, quando furono istituiti i Giudicati circondariali.

Contesti storico-istituzionali di appartenenza:

Profili istituzionali collegati:

Soggetti produttori collegati:


Redazione e revisione:
  • Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
  • Muzi Paolo, revisione
  • Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2020/11/24, supervisione della scheda
  • Viggiani Carmine, prima redazione