Nel Regno di Napoli, definite le nuove circoscrizioni provinciali e distrettuali, la legge 8 ago. 1806, n. 132, stabilì che in ogni distretto vi fosse una sottointendenza, ad eccezione di quei distretti in cui avesse sede l'Intendenza (tit. III, art. 1 e 3). Il sottointendente dipendeva dall'intendente ed era incaricato di eseguirne gli ordini; esprimeva inoltre il suo parere sulle istanze dei cittadini e delle università ed era investito di compiti di polizia fuorché nei distretti della provincia di Napoli (tit. III, artt. 2 e 4). Vigilava infine sulla ripartizione delle contribuzioni dirette da parte delle università (tit. IV, art. 3) e sulle commissioni amministrative di beneficenza (decreto 16 ott. 1809 n. 493, art. 7).
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
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- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2021/07/09, revisione
- Viggiani Carmine, prima redazione