I Tribunali di prima istanza (Tribunaux de première instance) furono previsti in Piemonte con arreté di Jean-Baptiste Jourdan del 23 ottobre 1801, 1 brumaio a. X, che pubblicò il decreto consolare del 9 ottobre 1801, 17 vendemmiaio a. X, cui seguirono le regole generali sull'amministrazione della giustizia del 4 novembre 1801, 13 brumaio. Erano undici: Torino e Susa per il dipartimento dell'Eridano, Ivrea e Aosta per il dipartimento della Dora, Asti e Alba per il dipartimento del Tanaro, Cuneo e Mondovì per il dipartimento della Stura, Alessandria e Voghera per il dipartimento del Marengo, Vercelli per il dipartimento della Sesia. Con il decreto imperiale del 30 maggio 1805, 10 pratile a. XIII, ne furono stabiliti altri quattro a Pinerolo, Casale, Savigliano, Acqui, con competenza nei rispettivi circondari comunali. Questi ultimi erano composti di quattro giudici e tre supplenti.
Il Tribunale di prima istanza era composto in genere da un numero variabile di giudici e da non meno di due supplenti. Presso ciascun tribunale vi erano anche un commissario di governo e un cancelliere. Per Torino erano previsti dieci giudici, cinque supplenti, un commissario di governo, due sostituti e un cancelliere. Nei tribunali che avevano una sola sezione vi era un presidente scelto dai giudici che duravano in carica tre anni; in quelli che avevano due o tre sezioni vi erano anche rispettivamente due o tre vicepresidenti. Presidenti e vicepresidenti erano nominati dal primo console ed erano rieleggibili. Le sentenze non potevano essere emanate da meno di tre giudici. Il Tribunale di prima istanza aveva competenza in materia civile e in materia di polizia correzionale. In campo civile le erano attribuite le cause personali, reali e miste in tutte le materie, tranne quelle riservate ai giudici di pace, ed escluse anche le cause commerciali quando nel suo circondario fosse stato istituito un tribunale di commercio. Su ultima istanza giudicava sugli affari personali e le cose mobili fino al valore di mille franchi nonché sulle cause in materia di diritti reali la cui rendita non superasse i cinquanta franchi. Si pronunciava anche sugli appelli, quando questi fossero consentiti, contro le sentenze emanate in primo grado dai Giudici di pace (Justice de paix). In materia di polizia correzionale gli erano attribuite le cause che non comportassero una pena afflittiva o infamante. Contro le sentenze emanate dai Tribunali di prima istanza in materia civile era ammesso ricorso al Tribunale di appello (Tribunal d'appel) poi Corte di appello (Cour d'appel) poi Corte imperiale (Cour impériale); contro quelle in materia di polizia correzionale era previsto l'appello ai Tribunali criminali poi Corti di giustizia criminale (Cours de justice criminelle).
I Tribunali di prima istanza furono istituiti in Liguria, in ogni capoluogo d'arrondissement, con il decreto imperiale del 6 giugno 1805, 17 pratile a. XIII; in Toscana con deliberazione della giunta del 19 agosto 1808; negli Stati Romani con ordine del 17 giugno 1809.
In seguito alla legge del 19 novembre 1808 furono demandate ai Tribunali di prima istanza le decisioni sugli appelli contro le sentenze emanate dai Tribunali di polizia (Tribunaux de police), quando queste prevedessero il carcere o una pena pecuniaria superiore a cinque franchi.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
- Cassetti Maurizio, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2021/07/02, revisione
- Silengo Giovanni, prima redazione