Nel Regno d'Italia, le conservatorie del registro degli atti e dei contratti furono istituite in ogni capoluogo di dipartimento ed affidate ad un conservatore, che doveva essere un notaio: questi, oltre a tenere l'ufficio del registro del comune capoluogo di dipartimento, esercitava anche le funzioni di ispettore degli uffici del registro della circoscrizione, in base al regolamento 12 feb. 1806.
La nomina dei conservatori nei vecchi dipartimenti fu fatta con decreto 25 mar. 1806; quella nei dipartimenti delle ex province venete escluse le province illiriche, con decreto 21 apr. 1806, a decorrere dal 1° mag. 1806; quella nei dipartimenti delle ex province pontificie, che erano state riservate temporaneamente ai prefetti, con decreto 21 mag. 1808: queste ultime nomine vennero confermate con decreto 28 mar. 1809.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- Decreto 12 feb. 1806, n. 9, Regolamento pel registro degli atti e contratti, in Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, I, Dal 1 gennaio al 30 aprile 1806, Milano, Reale Stamperia, 1806
Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
- Raponi Nicola, prima redazione