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Tribunale di appello (Repubblica italiana), 1802 - 1806

Organizzati in base alle disposizioni della Costituzione della Repubblica italiana con legge 22 lug. 1802, i tribunali di appello furono istituiti per giudicare sulle cause provenienti dai tribunali di prima istanza. Si trovavano in ogni dipartimento e, a seconda dell'importanza e dell'estensione del dipartimento, si componevano da cinque ad undici magistrati sia civili che penali, che giudicavano collegialmente. Presso ogni Tribunale di appello era nominato un commissario del governo.
I processi penali si svolgevano in udienze durante le quali venivano ascoltati l'accusa, la difesa e il procuratore nazionale (art. 80). Dalle sentenze di appello si ricorreva (art. 81) al Tribunale di cassazione istituito in Milano dalla medesima legge, salvo nel caso di discordanza tra le sentenze di primo e di secondo grado, nel qual caso si ricorreva (art. 82) al Tribunale di revisione.
Con legge 30 gen. 1804 i tribunali di appello furono eretti in tribunali speciali criminali con competenza sui delitti più gravi. Nei dipartimenti dell'Agogna, Olona, Alto Po e parte del Lario fu invece istituito un Tribunale speciale criminale con una propria struttura (decreto di attivazione 2 mar. 1804, n. 17).
Questo ordinamento durò fino al regolamento organico del 13 giu. 1806 che unificò tribunali di appello e tribunali di revisione nelle corti di appello.

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Redazione e revisione:
  • Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
  • Raponi Nicola, prima redazione
  • Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2022/01/07, supervisione della scheda