SIAS

Archivio di Stato di Novara

Prefettura (Regno di Sardegna), 1560 - 1822

La Prefettura è stato un organo giudiziario di secondo grado, attivo nello Stato sabaudo in due diversi periodi: nell'Antico regime, dal 1560 al 1798, e alla Restaurazione, dal 1814 al 1822.
Istituiti con una serie di patenti degli anni 1560-1561 dal duca Emanuele Filiberto, i prefetti giudicavano in primo grado delle cause tra vassalli, tra vassalli e loro sudditi, tra comunità; la loro competenza principale consisteva però nel giudicare in appello sulle sentenze di valore eccedente le 50 lire, civili e criminali, dei giudici ordinari delle terre immediate; nelle terre mediate, fino alla riforma del 1622, il giudizio in appello era riservato ai feudatari. Compiti di natura anche amministrativa furono attribuiti nel corso del tempo, a volte con carattere effimero: così fu stabilito, con patenti 7 dicembre 1606, che il prefetto di Saluzzo dovesse giudicare in primo grado nelle cause di sale, gabella e tratta foranea; il prefetto di Mondovì fu invece delegato con patenti 12 maggio 1652 a esigere i diritti spettanti alla città; il prefetto di Asti cumulò, per effetto delle patenti 16 settembre 1713, le residue competenze del referendario, cui intanto era subentrato l'intendente; il vicariato della città di Torino, che aveva compiti di polizia, fu unito alla locale Prefettura con editto 11 febbraio 1724, ma con altro editto del 4 maggio 1735 fu nuovamente separato. Una riforma più durevole riguardò invece le giudicature delle città che erano sedi di prefettura: esse furono unite alle rispettive prefetture con patenti 15 dicembre 1724. Avverso le sentenze del prefetto che si pronunciava in primo grado come giudice ordinario era ammesso unicamente l'appello al senato. Con le patenti 12 luglio 1752 fu data ai prefetti la competenza per le contravvenzioni in materia di esportazione di grano all'estero; le loro sentenze in materia erano appellabili alla Delegazione sopra l'annona. Con patenti 20 maggio 1766 i prefetti poterono emettere anche sentenze di condanna al carcere fino a due mesi, in via direttissima e con rito sommario, contro oziosi, vagabondi, borsaioli e mendicanti. Poteri eccezionali contro sediziosi e malintenzionati furono infine dati ai prefetti e altri giusdicenti, con manifesto senatorio 9 maggio 1796.
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Redazione e revisione:
  • Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
  • Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2021/01/25, revisione
  • Silengo Giovanni, prima redazione