fondo
Estremi cronologici: 1945 - 1981
Consistenza: 530 unità: regg. 20, bb. 510
Storia archivistica: La documentazione, versata dall'Agenzia delle entrate di Pordenone nel 2007, proviene in parte dall'Intendenza di finanza di Udine, originariamente competente per territorio, e in parte dall'Intendenza di finanza di Pordenone. Il riordino effettuato nel 2011 ha mantenuto le pratiche divise in base all'ufficio di provenienza.
Descrizione: Si tratta di oltre 5000 pratiche di richiesta contributo per danni subiti durante la seconda guerra mondiale da enti, imprese e soggetti privati.
Il concetto di danno di guerra comprende ogni deterioramento di beni, diritti o interessi conseguente ad un fatto bellico ivi compresa anche la morte o l'invalidità, che sono regolate da una legislazione particolare compresa nell'ambito delle pensioni di guerra. La normativa italiana sulla concessione di risarcimenti per i danni subiti a seguito di eventi bellici della seconda guerra mondiale inizia con la legge 26 ottobre 1940, n. 1543, integrata dal regio decreto 16 dicembre 1940, n. 1957. Esse prevedevano che venisse considerato fatto di guerra, ai fini del risarcimento, quanto compiuto da forze armate nazionali, alleate o nemiche per la perdita, la distruzione o il deterioramento avvenuti nel regno di cose mobili o immobili. Le disposizioni della legge furono estese anche ai territori dell'Africa italiana (con regio decreto 14 giugno 1941, n. 964) e ai possedimenti dell'Egeo. I danni di guerra nei territori dell'Africa italiana, che diedero luogo a un altissimo numero di pratiche di risarcimento, furono di competenza del Ministero dell'Africa italiana fino a marzo 1954. Sui danni subiti in territori esteri aveva competenza il Ministero degli affari esteri, che raccoglieva le denunce e svolgeva la fase istruttoria attraverso le rappresentanze diplomatiche all'estero e le prefetture.
[espandi/riduci]Con la legge 31 agosto 1945, n. 532 fu disposta l'istituzione, presso il Ministero del tesoro, della Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra destinata a unificare sotto di sé (entro i primi anni '50) le competenze in materia di danni di guerra che, a vario titolo, erano esercitate da Ministero delle finanze, Ministero dell'Africa italiana, Ministero degli affari esteri e (in misura assai minore) Ministero della difesa.
Le domande dovevano essere presentate alle Intendenze di finanza che a loro volta le inoltravano alla Commissione appositamente istituita presso il Ministero delle finanze.
Lo svolgersi delle operazioni belliche portò a particolari tipi di danneggiamenti non previsti nella precedente legislazione (rastrellamenti, requisizioni, saccheggi, occupazioni abusive, attività partigiane, ecc.) tanto che si rese necessario promulgare il d.lg.C.p.S. 6 settembre 1946, n. 226 per estendere il principio di fatto di guerra alle ipotesi fino ad allora non previste.
Con la legge 27 dicembre 1953, n. 968 l'intera materia fu riorganizzata e affidata alla Direzione generale dei danni di guerra del Ministero del tesoro. La legge, riordinando la normativa precendente, stabiliva gli aventi diritto e le modalità per la concessione dei risarcimenti, che erano concessi "ai cittadini italiani ed agli enti e società di nazionalità italiana [...] per i danni verificatisi nel territorio dello Stato e nel territorio libero di Trieste, nelle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato, nei territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, nel Dodecanneso e nell'Albania". Inoltre venivano regolate le modalità per la richiesta di contributi per danni verificatisi sul territorio estero. I risarcimenti per danni di guerra spettavano ai cittadini italiani vittime di bombardamenti, danneggiamenti, rastrellamenti, requisizioni e altri danni alle cose e alle persone (rientrano nella normativa anche le violenze sessuali). Oltre alle persone fisiche anche le persone giuridiche avevano diritto a risarcimenti per danni subiti nel corso del secondo conflitto mondiale. Un ulteriore provvedimento legislativo, la legge 29 settembre 1967, n. 955, si rese necessario per elevare i limiti del concetto di danno di guerra e per intervenire dal punto di vista procedurale sulle certificazioni da esibire a corredo della richiesta.
Il procedimento iniziava con l'istanza dell'interessato tesa a dimostrare la perdita o il danneggiamento di beni di proprietà a seguito di fatto bellico, seguiva una fase istruttoria svolta presso l'Intendenza di finanza competente per territorio, durante la quale gli atti potevano essere integrati da memorie e attestazioni, e si concludeva, sentito il parere della commissione provinciale, con un decreto motivato di rigetto o con una liquidazione da intendersi non definitiva. Infatti, il decreto dell'intendente di finanza poteva essere impugnato entro trenta giorni con un ricorso gerarchico al Ministro, che emanava un provvedimento definitivo, previo parere della commissione tecnico-amministrativa centrale, contro cui era possibile ricorrere in sede giurisdizionale presso il Consiglio di Stato. La gran parte delle pratiche di risarcimento è stata evasa entro la fine degli anni '60, tuttavia vi sono numerosi casi la cui trattazione si è spinta oltre i primi anni '80. L'amministrazione finanziaria ha dato sistemazione agli affari residui in materia di danni di guerra attraverso la legge 20 ottobre 1981, n. 593 che prevedeva la ripresa in esame, tra le pratiche inevase, soltanto di quelle per cui gli interessati avessero fatto nuovamente domanda entro il 31 maggio 1982. Pochi anni dopo, nel 1984, la competenza sugli affari residui è passata dalla Direzione generale dei danni di guerra (soppressa) alla Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso. Nel 1993 la "trattazione della residua materia dei danni di guerra e della sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra" è passata alla Divisione II del Servizio V (antiriciclaggio, valutario, contenzioso) della Direzione generale del tesoro.
Strumenti di ricerca:Siti web:La documentazione è stata prodotta da:La documentazione è conservata da:Redazione e revisione:- Pavan Laura, 2017/10/05, prima redazione
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