Denominazioni:
Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, 1917 - 1949
Opera nazionale per gli invalidi di guerra - ONIG, 1949 - 1979
L'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra fu istituita con legge 25 marzo 1917, n. 481 e riformata con r.d. 18 agosto 1942, n. 1175, convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178.
In base all'art. 1 della legge del 1949 l'ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla tutela e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, assumeva la denominazione di Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG), con sede in Roma, e svolgeva le seguenti funzioni: "fornire assistenza sanitaria, ortopedica e protesica, in quanto non sia stata compiuta dall'amministrazione militare e sia resa necessaria da successivi bisogni dell'invalido; fornire assistenza morale e preparazione alla rieducazione dell'invalido; fornire assistenza sociale degli invalidi, curandone l'istruzione generale e professionale, al fine di rieducarli, preferibilmente all'antica loro professione agricola od operaia, o di educarli ad una nuova rispondente alle loro attitudini e condizioni sociali od economiche ed alle condizioni e risorse di lavoro delle località in cui risiedono; fornire assistenza materiale, quando sia resa necessaria dalle condizioni peculiari degli invalidi, collocandoli anche presso istituti di ricovero; predisporre il collocamento al lavoro degli invalidi; fornire assistenza giuridica, quando le condizioni personali dell'invalido non lo mettano in grado di far valere le sue ragioni o quando debba essere assoggettato a tutela o curatela. Nei riguardi degli invalidi minorenni ed eventualmente dei figli minorenni degli invalidi o che si trovino nella incapacità assoluta a lavoro proficuo, l'Opera nazionale ha tutte le attribuzioni e le facoltà stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra; mettera a punto tutti quei provvedimenti di protezione, di vigilanza, di controllo, che riguardano l'applicazione del presente decreto ed ogni altra disposizione a favore degli invalidi di guerra".
[espandi/riduci]L'Opera era dotata di una direzione generale e di uffici provinciali; per l'assistenza degli invalidi residenti all'estero, quando giustificata dal numero di essi, potevano istituirsi anche apposite delegazioni (art. 3). Era amministrata da un presidente, che la rappresentava, e da un consiglio di amministrazione, da lui presieduto. Un direttore generale esercitava i poteri e le funzioni delegati dal presidente e lo sostituiva in caso di assenza o di impedimento; era, inoltre, a capo degli uffici tecnici ed amministrativi e rispondeva del loro andamento verso il presidente (art. 4). Il consiglio di amministrazione era composto: dal presidente; da sei funzionari dello Stato, scelti su designazione, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministri per il tesoro, per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale, per la difesa, per la sanità; da quattro membri, scelti fra dodici persone designate dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; da due membri, scelti fra sei persone designate dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra; da due membri, scelti fra sei persone designate dall'Unione nazionale mutilati per servizio; da un membro rappresentante del personale dell'Opera, eletto dal personale stesso a scrutinio segreto; dal direttore generale dell'Opera, con voto consultivo (art. 5). Il collegio dei sindaci era composto di tre membri, di nomina governativa, rispettivamente in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle finanze e della Corte dei conti, in carica quattro anni e con possibilità di riconferma (art. 7).
Sempre secondo la legge del 1949 l'Opera e le istituzioni con essa collegate erette in enti morali e con scopo principale l'assistenza agli invalidi di guerra, non erano soggette alla legge e ai regolamenti che disciplinavano le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza; gli erano, però, estese tutte le disposizioni di favore vigenti per dette istituzioni, nonché quelle della legge 1° aprile 1915, n. 462, e dell'art. 38 del r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e modificato con la legge 4 settembre 1940, n. 1662 (art. 14).
La successiva legge 5 maggio 1961, n. 423 assegnò all'Opera l'assistenza in favore dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare e civile, per esercitarla con le stesse modalità e le stesse forme stabilite per i mutilati ed invalidi di guerra (art. 1). L'art. 2 della stessa legge modificò la composizione del consiglio di amministrazione, stabilendo che ne facessero parte: "un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; tre funzionari dello Stato in rappresentanza, rispettivamente, dei ministeri dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale; tre invalidi di guerra scelti in base a designazione, per un numero triplo, del comitato centrale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; un invalido per servizio scelto su una terna di nomi proposta dal comitato centrale dell'Unione nazionale mutilati per servizio."
A seguito del d.p.r. 616 del 1977 e dei successivi decreto legge 18 agosto 1978, n. 481 e legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641, l'ONIG fu soppressa e posta in liquidazione. Le funzioni di liquidazione furono assunte collegialmente dal consiglio di amministrazione dell'ente che fu preposto ad assicurare la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente espletati non oltre il 31 marzo 1979. Sempre con decorrenza 31 marzo 1979, le funzioni di protezione, rappresentanza e tutela esercitate dall'ONIG nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vittime civili di guerra, degli orfani di guerra ed equiparati, dei mutilati e invalidi per servizio, dei familiari dei caduti per servizio furono attribuite, a seconda delle competenze, all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, all'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, all'Unione nazionale mutilati per servizio (art. 1 bis).
(Testo elaborato a partire da fonti normative)
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