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Istituto comprensivo, 1994 -

Gli istituti comprensivi sono nati al fine di accorpare più istituti (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado) attribuendoli ad un'unica dirigenza. Il principio deriva da una serie di leggi che, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, hanno cercato di razionalizzare la finanza pubblica. In particolare, la legge 23 dicembre 1994, n. 724 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica") ha spinto agli accorpamenti della dirigenza mentre il dimensionamento della rete scolastica è stato accentuato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 ("Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"). L'art. 21 comma 4, infatti, prevedeva che la personalità giuridica e l'autonomia, previste dal comma 1 dello stesso articolo, potessero essere attribuite alle istituzioni scolastiche gradualmente, a mano a mano che raggiungevano i requisiti dimensionali, anche con l'unificazione delle istituzioni scolastiche. Alla legge delega era seguito il d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 ("Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59). Infine, il d.P.R 18 giugno 1998, n. 233 ("Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59") stabilì che per il raggiungimento delle dimensioni ottimali, con la finalità di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia, le istituzioni scolastiche seguissero degli indici di riferimento individuati nello stesso d.P.R. n. 233. Qualora non avessero raggiunto questi termini di riferimento, per assicurare l'impiego ottimale delle risorse professionali e strumentali, le scuole dovevano essere unificate orizzontalmente con quelle dello stesso grado comprese nello stesso ambito territoriale o verticalmente in istituti comprensivi (art. 2, comma 5).
Nel caso di comuni montani, piccole isole e aree con particolari specificità etniche o linguistiche, potevano essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado. Sono nati, così, gli istituti omnicomprensivi che possono accorpare scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2° grado.
Il d.P.R. n. 233, inoltre, prevedeva che i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e della personalità giuridica, fossero definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica entro il 31 dicembre 1998. Spettava poi alle regioni approvare il piano regionale di dimensionamento sulla base dei piani provinciali. I piani dovevano avere completa attuazione dall'anno scolastico 2000-2001.

(Tratto da fonti normative)

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Redazione e revisione:
  • Scheda duplicata dal SIUSA