Gli enti per il turismo vennero istituiti in ogni provincia italiana dal Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda in base al r.d. n. 1425 del 20 giugno 1935, convertito nella legge n. 413 del 3 febbraio 1936. L'articolo 15 del decreto abrogò il precedente r.d. 7 luglio 1932, concernente i comitati provinciali per il turismo, i quali continuarono a funzionare fino alla costituzione degli enti provinciali.
Gli enti per il turismo avevano ordinamento ed amministrazione propria ed agivano alle dirette dipendenze del suddetto Sottosegretariato di Stato; ad essi partecipavano i consigli provinciali dell'economia corporativa, cui erano riservati poteri di vigilanza consistenti, in particolare, nell'esprimere un parere in merito ai bilanci ed ai conti presentati dagli enti.
Avevano sede presso i consigli provinciali dell'economia corporativa, che provvedevano ai locali ed alle spese generali. Organi degli enti erano il presidente e il consiglio.
[espandi/riduci]Il consiglio si componeva dei presidenti delle aziende autonome per le stazioni di soggiorno, cura e turismo comprese nel territorio della provincia e, ove esistessero, dei membri del Consiglio provinciale dell'economia corporativa che rappresentavano, in seno al consiglio stesso, gli interessi del movimento turistico; di quattro rappresentanti dell'organizzazione alberghiera e delle agenzie di viaggi, due dei quali nominati dalla Federazione dei datori di lavoro e due dalla Federazione dei prestatori d'opera; di tre esperti in materia turistica, a preferenza scelti nelle altre categorie maggiormente interessate al movimento turistico. Erano, inoltre, membri di diritto: un rappresentante del prefetto; un membro del Consiglio provinciale dell'economia corporativa scelto dal prefetto stesso; un rappresentante del segretario federale del Partito nazionale fascista; il presidente della provincia e il podestà del capoluogo di provincia. Il presidente e i componenti del consiglio erano nominati dal Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda; duravano in carica tre anni e potevano essere rieletti. Il consiglio era assistito da un segretario da esso nominato. Il presidente dell'ente aveva la legale rappresentanza di esso; convocava e presiedeva il consiglio, fissava gli ordini del giorno, disponeva gli atti occorrenti al regolare funzionamento, vigilava all'applicazione dei provvedimenti deliberati dal consiglio, adempiva agli incarichi affidati dal Sottosegretariato di Stato per la stampa e propaganda. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni erano esercitate da un membro designato dal presidente stesso.
Spettava agli enti provinciali per il turismo: provvedere al collegamento permanente tra tutti i comuni, enti, associazioni ed organizzazioni interessati allo sviluppo turistico per la provincia; coordinare e disciplinare nell'ambito della provincia l'attività delle aziende di soggiorno, di cura e di turismo e di tutte le associazioni, organizzazioni ed istituzioni che avessero lo scopo di promuovere il concorso dei forestieri; promuovere, coordinare e disciplinare le manifestazioni e le iniziative di interesse turistico; promuovere, coordinare e disciplinare l'attività di propaganda delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo e degli enti ed organizzazioni con analoghe finalità, per assicurare l'utile impiego dei mezzi e delle forme della propaganda stessa in armonia alle direttive superiori ed assumere ed attuare iniziative comunque intese alla maggiore valorizzazione ed efficienza del turismo provinciale; studiare i problemi turistici, prospettando gli eventuali provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dell'economia turistica provinciale; presentare proposte e dare pareri in materia turistica; compiere tutte le attribuzioni che ad essi fossero demandate dal Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda.
I consigli dell'economia corporativa, le amministrazioni dei comuni che applicavano l'imposta di soggiorno, le amministrazioni provinciali, le aziende autonome, gli enti, le organizzazioni e gli interessati in genere al movimento turistico provvedevano al finanziamento degli enti provinciali per il turismo e potevano, inoltre, conferire quote aventi specifiche destinazioni per iniziative, manifestazioni o servizi di interesse turistico. Spettava agli enti anche un contributo, da stabilirsi di volta in volta, dal prefetto della provincia, a carico degli enti o comitati che avessero ottenuto, per determinate manifestazioni, l'applicazione di quote a carico dei viaggiatori fruenti di facilitazioni ferroviarie speciali. Non più tardi del mese di novembre gli enti dovevano sottoporre all'approvazione del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo corredato dal programma dell'attività da svolgersi durante l'esercizio stesso; entro il mese di maggio di ogni anno, dovevano far pervenire all'approvazione del Sottosegretariato il conto consuntivo dell'esercizio scaduto, nonché la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi. Con regolamento interno, deliberato dai consigli degli enti provinciali per il turismo ed approvato dal Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, venivano disciplinate le modalità di assunzione e di impiego del personale occorrente al funzionamento degli enti.
Con la caduta del fascismo, si procedette alla creazione di un Commissariato per il turismo che confluì poi nel Ministero del turismo e dello spettacolo, istituito con legge 617 del 31 luglio 1959, andando a far parte della Direzione generale del turismo.
Con la legge n. 1044 del 27 agosto 1960 gli enti per il turismo vennero riordinati.
L'art. 1 della suddetta legge li dotò di autonomia amministrativa e personalità giuridica di diritto pubblico. Mantennero la sede in ciascun capoluogo di provincia e furono sottoposti alla vigilanza del neonato Ministero. Il loro compito principale fu quello di sovrintendere, nell'ambito delle rispettive province, a tutte le attività turistiche e, in particolare, di svolgere le attività necessarie per promuovere ed incrementare il movimento dei forestieri e per realizzare iniziative e manifestazioni intese alla valorizzazione ed alla propaganda delle risorse turistiche; coordinare nell'ambito della provincia la propaganda e le manifestazioni di interesse turistico, nonché le attività delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, degli enti e delle organizzazioni con finalità turistiche; studiare i problemi turistici, prospettando i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dell'economia turistica provinciale; mantenere i rapporti con la provincia, i comuni, la camera di commercio, industria ed agricoltura ed altri enti, associazioni ed organizzazioni comunque interessati al turismo, allo scopo di armonizzare le iniziative, le esigenze e le proposte, per lo sviluppo turistico della provincia; raccogliere ed elaborare, secondo le modalità stabilite con decreto del ministro per il turismo e lo spettacolo, i dati statistici interessanti il turismo, con la collaborazione delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria ed agricoltura, delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo e di ogni altro ente operante nella provincia; proporre l'iscrizione delle associazioni pro-loco nell'albo previsto dalla lettera b) dell'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174, secondo la disciplina e le modalità stabilite con decreto del ministro per il turismo e lo spettacolo; adempiere alle attribuzioni ad essi demandate dalle norme vigenti, nonché esercitare le funzioni ad essi delegate dal Ministero per il turismo e lo spettacolo.
Agli organi già previsti si aggiunsero il comitato esecutivo e il collegio dei revisori.
La nomina del presidente dell'Ente, in carica quattro anni con compiti pressoché immutati, spettava al ministro per il turismo e lo spettacolo, che, con proprio decreto, nominava anche il consiglio di amministrazione.
Quest'ultimo era composto, oltre che dal presidente, dai presidenti delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo comprese nel territorio della provincia; da un rappresentante della prefettura, designato dal prefetto; da un rappresentante della soprintendenza competente per il territorio, residente nella provincia, designato dal ministro per la pubblica istruzione; dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un assessore da lui designato e da due consiglieri provinciali di cui uno appartenente alla minoranza, designati dal consiglio; dal sindaco del capoluogo della provincia o da un assessore da lui designato; dal sindaco di un comune della provincia non sede di azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo e dal sindaco di un comune montano, nelle province nelle quali almeno un terzo dei comuni fossero riconosciuti montani secondo le norme vigenti; da un presidente di associazione pro-loco iscritta all'albo; dal presidente della camera di commercio, industria ed agricoltura e dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato; dal presidente dell'automobile club provinciale; da tre datori di lavoro e da tre lavoratori appartenenti ai settori più interessati al movimento turistico e scelti di concerto con il ministro per il lavoro e la previdenza sociale su terne indicate dalle organizzazioni sindacali di categoria; da un rappresentante di enti che, senza scopo di lucro, svolgessero attività dirette ad incrementare il turismo sociale e giovanile; da tre esperti scelti tra persone non comprese nelle categorie di cui sopra e che, per attività esercitata, dessero affidamento di capacità e competenza specifiche; da un rappresentante del Touring club italiano. Al direttore dell'ente erano affidate le funzioni di segretario. Il consiglio deliberava sulle direttive generali ed i programmi di attività; i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi; il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico; i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi interni; gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili; le materie attribuite alla sua competenza dalle norme vigenti. Alcune deliberazioni del consiglio diventavano esecutive dopo l'approvazione del ministro per il turismo e lo spettacolo, con provvedimento da adottarsi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti.
Il regolamento per il personale era anch'esso approvato con decreto del ministro, di concerto con quello per il tesoro.
Il comitato esecutivo era costituito, invece, dal presidente e dai sei consiglieri nominati dal consiglio di amministrazione. Emanava i provvedimenti necessari per l'attuazione del programma e delle direttive stabilite dal consiglio stesso; deliberava sulle liti attive e passive e su quanto altro ad esso fosse demandato dal consiglio; le deliberazioni relative alle liti attive e passive diventavano esecutive dopo l'approvazione del ministro. Al direttore spettavano le funzioni di segretario.
Il collegio dei revisori, infine, nominato con decreto del ministro, era costituito da tre componenti designati rispettivamente dai ministri per il turismo e lo spettacolo e per il tesoro tra funzionari delle stesse amministrazioni e dal consiglio dell'ente tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Duravano in carica quattro anni e potevano essere confermati.
Le entrate degli enti provinciali per il turismo erano costituite dai contributi e proventi previsti dalle norme vigenti, da redditi e proventi di gestione e da contributi di enti, associazione e privati. I bilanci erano sottoposti all'approvazione del ministro per il turismo e lo spettacolo. Il ministro poteva procedere, sentito il prefetto, allo scioglimento del consiglio dell'ente ed alla nomina di un commissario per accertare gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente stesso.
Con il d.P.R. n. 6 del 14 gennaio 1972 furono trasferite alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera, in particolare la programmazione, lo sviluppo e l'incentivazione del turismo regionale; l'organizzazione di manifestazioni turistiche; gli enti provinciali del turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, ivi compresi i controlli su tali enti, la nomina e la revoca degli amministratori; gli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia del turismo; il riconoscimento e la revoca delle stazioni di cura, soggiorno o turismo, la delimitazione dei rispettivi territori, la classificazione delle stazioni stesse, nonché la determinazione delle località di interesse turistico.
Le regioni, negli anni successivi, provvidero alla soppressione o riorganizzazione degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Scheda duplicata dal SIUSA