La legge del 3 agosto 1862, n. 753, prima normativa unitaria sull'amministrazione delle opere pie, e il relativo regolamento attuativo contenuto nel regio decreto 27 novembre 1862, n. 1007 istituirono presso ogni comune del Regno una Congregazione di carità, allo scopo di amministrare i beni destinati a beneficio dei poveri e le opere pie la cui gestione fosse stata affidata dal consiglio comunale. La legge conteneva una disciplina articolata dei vari istituti assistenziali e caritativi, religiosi e laici, che il Regno d'Italia aveva ereditato dagli Stati preunitari. L'art. 1 designava con i termini di "opera pia" o "istituzione di assistenza e beneficenza" un ente morale che aveva come fine quello di "soccorrere le classi meno agiate, (...) di prestare loro assistenza, educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione". Si trattava per lo più di enti che sfuggivano ad una qualificazione giuridica precisa: la loro struttura e la loro attività erano regolate in parte dal diritto comune e in parte dal diritto pubblico, e le risorse finanziarie di cui disponevano provenivano sia da rendite di carattere prevalentemente fondiario sia da sussidi pubblici. La legge del 1862 non modificò sostanzialmente tale situazione, poiché non si propose la creazione di un sistema pubblico di assistenza, preferendo riconoscere le istituzioni già esistenti, principalmente di carattere ecclesiastico, e delegando loro le relative funzioni. L'istituzione delle Congregazioni di carità accentuò invece la visione "localistica" di questo sistema, che assegnava alle amministrazioni locali un ruolo fondamentale di controllo e di gestione.
[espandi/riduci]La legge 17 luglio 1890 n. 6972 (la cosiddetta "legge Crispi"), che può essere considerata la prima norma organica in materia di assistenza e beneficenza pubblica, ridefinì in maniera più sistematica le finalità e l'organizzazione delle Congregazioni di carità, al cui controllo furono sottoposte le istituzioni pubbliche di assistenza con una rendita inferiore a 5000 lire annue e prive di propri organi di amministrazione, e quelle esistenti nei comuni con popolazione inferiore ai 10000 abitanti. La legge prevedeva che le Congregazioni fossero amministrate da un comitato, composto da un presidente e da un numero variabile di membri ed eletto dal consiglio comunale, mentre la funzione di tesoriere era affidata all'esattore del comune. Il regolamento applicativo della legge, emanato con provvedimento del 5 febbraio 1891 n. 99, stabiliva che ogni Congregazione, come tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, doveva disporre di un proprio archivio in cui conservare gli atti generali, il registro di protocollo della corrispondenza con la relativa rubrica alfabetica per materia, il registro cronologico delle deliberazioni, i bilanci preventivi e i conti consuntivi; gli "inventari dei beni mobili ed immobili" e gli "elenchi dei titoli relativi ai diritti, pesi ed obbligazioni" dovevano essere conservati separatamente a seconda che si riferissero al patrimonio della Congregazione o delle istituzioni eventualmente amministrate. Con la "legge Crispi" le opere pie (ospedali, ospizi, orfanotrofi, monti di maritaggio, asili d'infanzia, scuole gratuite, monti frumentari, confraternite, cappelle laicali, ecc.) furono ricondotte pienamente nell'ambito del diritto pubblico, allo scopo di ridurre le irregolarità di gestione e rendere più incisivo il controllo statale.
Le Congregazioni di carità furono soppresse con legge 4 giugno 1937 n. 847 per essere sostituite dagli Enti comunali di assistenza.
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