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Conciliatore (Regno delle Due Sicilie), 1817 - 1865

Nel Regno delle Due Sicilie, nei domini al di qua del Faro, la "legge organica dell'ordine giudiziario" 29 mag. 1817, n. 727, istituì in ogni comune, a Napoli in ogni quartiere (art. 7), al posto del soppresso Giudicato di pace, un Conciliatore, la cui nomina, della durata di un anno, avveniva con decreto reale su proposta dei decurioni, sulla base dell'unico requisito della "probità nella pubblica opinione". Il Conciliatore decideva le cause di minore rilevanza adottando un procedimento verbale, il più delle volte in pochi giorni, e senza l'osservanza di un rito giudiziario; le decisioni che ne scaturivano erano inappellabili. Nell'adempimento delle proprie funzioni, poteva avvalersi del supporto del cancelliere comunale. Nel caso di assenza o di altro impedimento era sostituito dal sindaco o dal secondo eletto del comune.
Nei domini al di là del Faro, fu la legge 7 giu. 1819, n. 1612, ad istituire in ogni comune un Conciliatore. Nelle città di Palermo, Messina e Catania ve ne era uno per ciascun quartiere del comune.
Il decreto 3 nov. 1823, n. 935, rese triennali le funzioni dei conciliatori.
Dopo il plebiscito di annessione al Regno d'Italia, il principe Eugenio di Savoia estese l'ordinamento giudiziario e il rito penale alle province napoletane con decreto luogotenenziale 17 feb. 1861, n. 239, di cui venne, però, differita l’effettiva entrata in vigore al 1° maggio 1862, così come indicato nella relazione del Guardasigilli al regio decreto 6 apr. 1862, n. 530. La figura del Conciliatore fu poi ripresa nell'ordinamento giudiziario del Regno d'Italia varato con il regio decreto 6 dic. 1865, n. 2626.

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  • Scheda duplicata dal SIUSA