Le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo furono istituite in forza del regio decreto legge n. 765 del 15 aprile 1926. L'art. 1 considerava tali i comuni, le borgate o frazioni e i gruppi di comuni contermini o di loro frazioni ai quali conferiva importanza essenziale nell'economia locale il concorso di forestieri in tutte o in alcune stagioni dell'anno a scopo di cura, di soggiorno o di svago.
Spettava al ministro dell'interno, di concerto con quello delle finanze, uditi la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio centrale delle stazioni di cura, istituito presso il Ministero dell'interno con la medesima legge, riconoscere il carattere della stazione e delimitarne il territorio.
In ciascun luogo riconosciuto come stazione di cura, di soggiorno o di turismo veniva istituita un'Azienda autonoma per l'amministrazione della stazione, come persona giuridica distinta dal comune (artt. 5, 8). Essa era amministrata da un comitato composto da un presidente designato dal prefetto della provincia; un rappresentante dell'Ente nazionale per le industrie turistiche e un rappresentante del Touring club italiano; due membri designati dal Consiglio provinciale di sanità, un ingegnere e un medico; un rappresentante dell'industria degli alberghi e delle pensioni ed un rappresentante la classe dei commercianti ed industriali locali, scelti dal prefetto fra una terna di nomi; due membri designati dal consiglio comunale, anche fuori dal proprio seno, o dal podestà, nominati per ciascun comune, nel caso la stazione comprendesse più comuni. I membri duravano in carica quattro anni ed erano rieleggibili. Il comitato era assistito da un segretario, nominato dal comitato stesso (art. 8). Beni e diritti dell'Azienda appartenevano all'ente e venivano ceduti al comune in cui essa aveva sede in caso di cessazione dell'attività (art. 9). Tale comune, per provvedere ai bisogni dell'Azienda, doveva, su richiesta del comitato, applicare l'imposta di cura e il contributo speciale di cura e, in caso di insufficienza dei relativi proventi, applicare e riscuotere speciali contribuzioni da parte degli utenti (artt. 12, 15). I bilanci presentati dai comitati erano sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, previa comunicazione all'amministrazione comunale (art. 17). Le aziende erano sottoposte alla vigilanza ed alla tutela secondo le norme previste per le aziende municipalizzate (art. 18).
[espandi/riduci]Con la caduta del fascismo, si procedette alla creazione di un Commissariato per il turismo che confluì poi nel Ministero del turismo e dello spettacolo, istituito con legge 617 del 31 luglio 1959, andando a far parte della direzione generale del turismo.
Le aziende di cura, soggiorno e turismo furono riordinate con il d.P.R. n. 1042 del 27 agosto 1960 che, all'art. 1 stabilì che al riconoscimento della stazione si provvedesse con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il ministro dell'interno e con il ministro per le finanze, su proposta del consiglio o dei consigli comunali interessati, o del consiglio provinciale o dell'ente provinciale per il turismo o della camera di commercio, industria e agricoltura, sentiti il Consiglio centrale del turismo, già Consiglio centrale delle stazioni di cura, ed il consiglio od i consigli comunali interessati, quando la proposta provenisse da altro ente. Il riconoscimento portava alla costituzione della relativa Azienda autonoma (art. 2) ed avveniva allorché il concorso dei forestieri costituisse elemento essenziale all'economia della località. Dovevano, inoltre, concorrere le seguenti condizioni: che i proventi dell'imposta di soggiorno, del contributo speciale di cura e di qualsiasi altra natura, purché a carattere continuativo, avessero un importo annuo complessivo non inferiore a due milioni; che l'attrezzatura ricettiva della località raggiungesse un'adeguata capacità di posti-letto in alberghi e pensioni; che nella località gli impianti igienici, il servizio sanitario e farmaceutico ed i servizi di vigilanza igienica e di polizia urbana fossero adeguati alle esigenze determinate dall'afflusso turistico; che la località disponesse di adeguata attrezzatura, con particolare riguardo agli esercizi pubblici ed agli impianti sportivi; nel caso di stazione di cura, che i relativi impianti rispondessero alle esigenze della tecnica terapeutica (art. 3). L'art. 4 stabiliva che le aziende fossero dotate di autonomia amministrativa e personalità giuridica di diritto pubblico e che fossero sottoposte alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. Esse avevano il compito di incrementare il movimento dei forestieri e di provvedere al miglioramento ed allo sviluppo turistico della località; in particolare dovevano promuovere ed attuare manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative di interesse turistico, anche con il concorso degli enti e delle associazioni locali interessati; provvedere alla propaganda per la conoscenza della località; istituire servizi di assistenza turistica; promuovere iniziative dirette alla costruzione, istituzione e miglioramento di impianti e di comunicazioni di prevalente interesse turistico, oltre che di impianti di stazioni meteorologiche; svolgere attività per la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio artistico e storico e per il miglioramento estetico della località; assolvere i compiti ad esse demandati dal ministro del turismo e dello spettacolo per il raggiungimento delle loro finalità (art. 6). Gli organi dell'Azienda erano il presidente; il consiglio di amministrazione; il collegio dei revisori (art. 7). Il presidente, nominato con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il prefetto, durava in carica quattro anni. Aveva la rappresentanza legale dell'Azienda, convocava e presiedeva il consiglio di amministrazione, emanava gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'ente, vigilava sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio, adottava, in caso di urgenza, i provvedimenti relativi alle liti attive e passive, da sottoporre alla ratifica del consiglio, e gli altri provvedimenti ad esso demandati dal consiglio stesso. Egli delegava un componente del consiglio che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituiva in tutte le attribuzioni (art. 8). Il consiglio di amministrazione, nominato anch'esso con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo o, per delega, dal prefetto, era composto dal presidente; da un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo, scelto dal consiglio fra i suoi componenti che non rivestissero la carica di presidente di azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo, oppure scelto tra esperti estranei all'Ente e residenti nella località; da due datori di lavoro e da due lavoratori appartenenti alle categorie economiche interessate al movimento turistico, scelti di concerto con il ministro per il lavoro e la previdenza sociale su terne indicate dalle organizzazioni sindacali di categoria; dal sindaco del comune o da un assessore comunale da lui delegato, o dai sindaci e loro delegati nel caso che la stazione comprendesse territori di più comuni; da un sanitario designato dal Consiglio di sanità; da uno a tre esperti, su designazione del prefetto. Il direttore dell'Azienda svolgeva le funzioni di segretario (art. 9). Il consiglio di amministrazione deliberava in merito alle direttive generali ed i programmi di attività; ai bilanci preventivi, relative variazioni e conti consuntivi; al regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico; ai regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'ente; agli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili, le liti attive e passive; ai compiti ad esso conferiti per la realizzazione di determinate attività turistiche (art. 10). Il collegio dei revisori, infine, per le aziende il cui bilancio prevedeva entrate non inferiori a lire 50 milioni annue, era nominato con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo ed era costituito da tre componenti designati dai ministri del turismo e dello spettacolo, dell'interno e del tesoro tra funzionari delle rispettive amministrazioni; per le altre aziende, era nominato con decreto del prefetto ed era costituito da un componente designato dal prefetto, da un componente designato dal consiglio di amministrazione dell'Ente provinciale per il turismo e da un esperto iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti residenti nella provincia. I revisori duravano in carica quattro anni e potevano essere confermati (art. 11). Alle spese di funzionamento l'Azienda provvedeva con le entrate previste dalle norme in vigore; con i redditi e proventi patrimoniali e di gestione; con i contributi di enti ed associazioni private e con altre entrate eventuali (art. 12). I bilanci preventivi e consuntivi erano sottoposti all'approvazione del prefetto (art. 14). Il ministro del turismo e dello spettacolo poteva procedere, sentito il prefetto, allo scioglimento del consiglio dell'Azienda ed alla nomina di un commissario, per accertate gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Azienda stessa (art. 15).
Con il d.P.R. n. 6 del 14 gennaio 1972 furono trasferite alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera, in particolare la programmazione, lo sviluppo e l'incentivazione del turismo regionale; l'organizzazione di manifestazioni turistiche; gli enti provinciali del turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, ivi compresi i controlli su tali enti, la nomina e la revoca degli amministratori; gli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia del turismo; il riconoscimento e la revoca delle stazioni di cura, soggiorno o turismo, la delimitazione dei rispettivi territori, la classificazione delle stazioni stesse, nonché la determinazione delle località di interesse turistico. Le regioni provvidero alla soppressione o riorganizzazione degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
(tratto da norme legislative)
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