Fin dal 1860, con l'avvio del processo di unificazione dell'Italia, si sentì l'esigenza di una legge che disciplinasse in maniera uniforme il notariato in tutto il territorio nazionale. Un primo progetto di riordinamento fu presentato dal ministro della giustizia Giovanni Battista Cassinis, ma solo nel 1868 fu preso in esame il disegno di legge del ministro Giovanni De Falco, presentato due anni prima, che portò all'approvazione della "Legge sul notariato" n. 2786 (serie 2ª) del 25 luglio 1875. Questa legge disponeva, all'art. 3, che vi fosse un collegio di notai ed un archivio in ogni distretto sede di tribunale civile e correzionale. Tali archivi, definiti distrettuali, avevano il compito di conservare gli atti originali dei notai che cessavano la loro attività e le copie degli atti rogati nelle piazze notarili non comprese nella circoscrizione di un archivio mandamentale.
La medesima legge, all'art. 101, prevedeva che gli archivi mandamentali potessero essere istituiti nelle città sedi di pretura soltanto a domanda e a spese dei comuni interessati. Avevano il compito di conservare le copie conformi degli atti notarili che gli uffici del registro del mandamento avrebbero trasmesso loro, dopo due anni dalla registrazione dell'atto. Il termine di due anni fu poi spostato a dieci con d.l. lgt.n. 629 del 21 aprile 1918. Per loro natura, quindi, tali archivi non avevano competenza a conservare atti originali. Ancora oggi, tuttavia, si trovano presso alcuni archivi mandamentali, come quelli dell'Umbria, gli atti originali antichi. Questo può essere avvenuto ai sensi dell'art. 150 del r. d. del 19 dicembre 1875, n. 2840, serie 2ª, che permetteva ai mandamenti che richiedessero al governo di mantenere un archivio loro proprio, di conservare tutti gli atti depositati.
[espandi/riduci]Con il r. d. n. 4900 del 25 maggio 1879, venne approvato il testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato e con il r. d. n. 4949 (serie 2ª) del 29 giugno 1879 si provvide, nelle annesse tabelle 1, 2 e 3 all'elencazione degli archivi notarili già esistenti nelle ex province pontificie, suddividendoli in distrettuali, mandamentali e comunali. Tale legge fu seguita dal r. d. 12 settembre 1879 n. 5075 (serie 2ª) con cui si stabilì, ai sensi dell'art. 146 del suddetto r. d. n. 4900, che si potessero conservare ulteriori Archivi notarili comunali, già esistenti nelle ex province pontificie, posti alle dipendenze degli Archivi notarili distrettuali e sotto la vigilanza del Consiglio notarile. Tali Archivi furono indicati in un elenco che seguiva l'unico articolo che costituiva il r.d. 5075/1879.
Dopo queste leggi ottocentesche sugli archivi notarili, il regio decreto del 10 settembre 1914, n. 1326, che approvava il regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, contemplò ancora l'esistenza di archivi notarili comunali.
Fu anche prevista, per gli archivi notarili distrettuali il cui distretto era stato soppresso, la possibilità di continuare ad esistere con il nome di "sussidiari". Il r. d. 31 dicembre 1923 n. 3138 li aboliì, impedendo la creazione di nuovi archivi sussidiari, ma lasciando tuttavia sussistere quelli già esistenti per le operazioni relative agli atti già depositati.
La legge del 22 dicembre 1939, n. 2006 sul "Nuovo ordinamento degli Archivi del Regno" stabilì l'obbligo, per gli archivi notarili distrettuali, di versare agli Archivi di Stato gli atti notarili dei notai cessati anteriormente al 1° gennaio 1800. La legge del 17 maggio 1952 n. 629 trasformò quel termine fisso in uno mobile (cento anni dalla cessazione).
Con la legge del 19 luglio 1957, n. 588, che stabiliva le norme complementari alla citata legge del 1952 sul riordinamento degli archivi notarili, gli archivi notarili comunali passarono esplicitamente alle dipendenze degli Archivi di Stato.
Infine, il d. p. r. 30 settembre 1963 n. 1409 stabilì, all'art. 58, che gli atti, sia in originale che in copia, conservati negli archivi notarili comunali, dovessero essere versati nei competenti archivi di Stato. Tuttavia, gli archivi notarili comunali, che alla data di entrata in vigore del d. p. r. conservavano atti di data posteriore all'ultimo centennio oppure erano retti da un conservatore nominato con decreto ministeriale, continuavano ad esistere fino a che non fosse decorso un centennio per tutti gli atti conservati o i loro conservatori non avessero lasciato il servizio. Non potevano, comunque, ricevere incrementi.
Attualmente, dunque, esistono: gli archivi notarili distrettuali, gli archivi notarili mandamentali, gli archivi notarili sussidiari con atti che non hanno ancora compiuto il centennio. I sussidiari cesseranno di esistere definitivamente nel 2023, allorché, l'atto più recente (datato 1923, poiché, come si è detto, da quell'anno non hanno più ricevuto incrementi) compirà cento anni.
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