SIAS

Archivio di Stato di Messina

Regno delle Due Sicilie, 1816 - 1860

1816 - 1860

La legge 8 dic. 1816 stabiliva all'art. 1 che tutti i "reali domini al di qua e al di là del Faro" costituissero il Regno delle Due Sicilie: venivano così unificati i precedenti Regno di Napoli e Regno di Sicilia.
Con legge 11 dic. 1816 era riconosciuta alla Sicilia una particolare autonomia, pur confermando l'esigenza dell'unità delle istituzioni politiche, ed era istituito un luogotenente generale per l'isola. Con il successivo decreto 9 gen. 1818 furono stabilite le norme per l'organizzazione della Real Segreteria e ministero di Stato presso il luogotenente generale, mentre gli organi collegiali della Gran corte dei conti e della Consulta furono istituiti rispettivamente nel 1818 e nel 1821. Per gli organi del potere giudiziario, la legge 22 dic. 1818, n. 1422, aboliva, dal 1° gennaio 1819, tutti i poteri giudiziari operanti a quella data in Sicilia. Parallelamente istituiva, da quella medesima data, in via provvisoria, quattro commissioni: due a Palermo, che sostituivano, l'una la Gran corte civile e criminale, l'altra le Curie civile e criminale; una a Messina, per l'esercito delle funzioni proprie di quella regia udienza; una a Catania, con le funzioni della Curia di quella città. Sempre provvisoriamente, si stabiliva che in ciascun comune vi fosse un solo giudice, con funzioni sia civile che criminale; che i capitani giustizieri proseguissero nelle loro funzioni; che il Consolato di mare e terra di Messina continuasse ad esercitare le proprie attribuzioni. Altre norme per l'attuazione di quanto era stato disposto dal citato decreto, vennero dettate con i decreti 12 gen. 1819, nn. 1453, 1454, 1455 e 1464. Temperando le disposizioni sull'abolizione dei poteri giudiziari, il decreto 12 gen. 1819, n. 1465, disponeva che per soppressione del Supremo tribunale di giustizia di Palermo, per quanto riguardava la sua funzione consultiva prestata alla luogotenenza, doveva intendersi che quella particolare funzione sarebbe stata esercitata da una speciale commissione consultiva che si istituiva in Palermo. Il decreto 13 gen. 1819, n. 1466, prorogava, sino all'espletamento dei loro incarichi, le funzioni dei giudici deputati per le vendite col verbo regio. Le commissioni giudiziarie provvisorie di Palermo, Messina e Catania, in base al decreto 9 feb. 1819, n. 1491, venivano completate con la nomina, in esse, di supplenti. Con il decreto 26 mar. 1819, n. 1643, rilevando che si era determinato un aggravio di lavoro per le due commissioni provvisorie istituite a Palermo, si creava un'apposita Commissione straordinaria (costituita da tre giudici, un pubblico ministero, un avvocato dei poveri e un sollecitatore), deputata a giudicare con l'antico procedimento "de mandato", ma rimettendo, tuttavia, le cause alla prima commissione qualora le parti non avessero accettato tale tipo di sentenza. Infine, il decreto 31 mar. 1819, n. 1551, confermava la permanenza del Giudice di scala e porto franco di Messina, essendo giudice di revisione per le sentenze pronunciate da quel Consolato, che era stato confermato dai decreti 1° set. 1817, n. 870, 22 dic. 1818, n. 1422, e 23 mar. 1819, n. 1529. A seguito della nuova e organica legislazione cessarono di funzionare istituti secolari, sostituiti da organi paralleli a quelli già in vigore nelle province napoletane.
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Bibliografia:

Redazione e revisione:
  • Prima redazione nel Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiani
  • Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2021/07/30