SIAS

Sistema informativo degli Archivi di Stato

Tribunale ordinario di Vibo Valentia

Altre denominazioni:
  • Tribunale di circondario di Monteleone, 1862 - 1863
  • Tribunale di circondario di Monteleone di Calabria, 1863 – 1865
  • Tribunale civile e correzionale di Monteleone di Calabria, 1865 - 1921
  • Tribunale civile e penale di Monteleone di Calabria, 1921 - 1928
  • Tribunale civile e penale di Vibo Valentia, 1928 - 1941
  • Tribunale di Vibo Valentia, 1941 - 1988

Date di esistenza: 1862 -

Sedi: Vibo Valentia

Intestazioni di autorità:
  • Tribunale di circondario di Monteleone (1862 – 1863), SIUSA/NIERA
  • Tribunale di circondario di Monteleone di Calabria (1863 – 1865), SIUSA/NIERA
  • Tribunale civile e correzionale di Monteleone di Calabria (1865 - 1921), SIUSA/NIERA
  • Tribunale civile e penale di Monteleone di Calabria (1921 – 1928), SIUSA/NIERA
  • Tribunale civile e penale di Vibo Valentia (1928 – 1941), SIUSA/NIERA
  • Tribunale di Vibo Valentia (1941 - 1988), SIUSA/NIERA
  • Tribunale ordinario di Vibo Valentia (1988 - ), SIUSA/NIERA

Condizione giuridica:
  • pubblico

Tipologia:
  • stato

Note storiche:
Anche a Monteleone (dal 1863 Monteleone di Calabria e poi dal 1928 Vibo Valentia) è istituito a seguito del decreto 17 febbraio 1861 n. 239. entrato in vigore il 1° maggio 1862, il tribunale di circondario, che, con la legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626, viene sostituito dal tribunale civile e correzionale che mantiene il circondario come circoscrizione giudiziaria. Giudica in materia civile e penale in prima istanza e in appello sulle sentenze del pretore, conduce le istruttorie penali, e fino al 1888 esercita le funzioni di tribunale di commercio nelle province in cui questo non è istituito.
Il regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, modifica la denominazione in tribunale civile e penale e riconferma le funzioni di giudice di primo grado e di appello; con il regio decreto 30 gen. 1941, n. 12, la denominazione viene di nuovo modificata in tribunale e competenze restano per il primo grado e l'appello in materia civile e penale. Tra il 1988 e il 1990 vengono emanate nuove norme che modificano alcune competenze dei tribunali: viene meno quella sulle cause relative a minorenni, demandate al tribunale dei minori, e quelle in appello in materia penale, mentre il giudice istruttore diviene giudice per le indagini preliminari.

Contesti storico-istituzionali di appartenenza:

Complessi archivistici prodotti:

Redazione e revisione:
  • Caradonio Maria Teresa, redazione centrale SIAS, 2024/05/24, prima redazione